(Corte di cassazione, sentenza n. 2263 del 3 febbraio 2014)
Decade dalle agevolazioni “prima casa” il marito che, in sede di separazione consensuale, trasferisce all’ex moglie e alla figlia la proprietà di un appartamento che aveva comprato, fruendo di quei benefici, da meno di cinque anni. Anche in questa ipotesi, infatti, vige il principio che l’acquisto agevolato deve essere mantenuto almeno per un quinquennio, a meno che, entro l’anno successivo alla cessione, non venga comprato un altro immobile da destinare a propria abitazione principale. Il trattamento fiscale di favore per l’acquisto della prima casa è previsto dal Dpr n. 131/1986 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”, c.d. TUR): gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione “non di lusso” (cioè, non appartenenti alle categorie catastali A/1,A/8 e A/9) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, si applica l’imposta di registro con l’aliquota ridotta del 2% (fino al 31 dicembre 2013, era del 3%), con un minimo di 1.000 euro, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (fino al 2013, di 168 euro ciascuna). Il regime di vantaggio è applicabile a condizione che: l’appartamento si trovi nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività; l’acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare; l’acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le stesse agevolazioni. È poi previsto che, nel caso in cui l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” sia ceduto, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, si decade dal bonus ed è dovuta la differenza tra le imposte di registro e ipocatastali calcolate in misura ordinaria e quelle pagate in misura agevolata, con il supplemento di una sanzione nella misura del 30%. Tuttavia, i benefici non vengono meno, se il contribuente, entro un anno dalla cessione dell’immobile, ne acquista un altro da adibire a propria abitazione principale. Nel caso deciso dalla Cassazione in senso favorevole al Fisco, i giudici di merito (sia la Commissione provinciale che quella regionale) avevano annullato l’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio per recuperare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nei confronti di un contribuente che, nel quinquennio, aveva trasferito alla moglie e alla figlia la proprietà dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, senza poi provvedere ad acquistarne un altro entro l’anno successivo. Questo perché ritenevano non applicabile al caso in esame la disciplina appena ricordata, dal momento che l’abitazione era stata trasferita a seguito del provvedimento di omologazione della separazione. Di parere contrario, dunque, la Corte suprema che, concordando con la tesi prospettata dall’ufficio, ne ha accolto il ricorso. Secondo la Cassazione, l’accordo concluso tra i coniugi in sede di separazione contenente attribuzioni patrimoniali, da parte dell’uno nei confronti dell’altra, relative a beni mobili o immobili e che non sono legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono vere e proprie donazioni, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, origina un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente. Da qui, la “pacifica” applicabilità anche al caso analizzato delle disposizioni sulla decadenza dai benefici “prima casa”.