Le Leggi Illustrate
Area abbonati Sprea.it
martedì, Maggio 17, 2022
  • Accedi
  • Home
  • News
  • Tutti i Numeri
  • Scadenze
    • Scadenze fiscali
    • Scadenze previdenziali
  • Istat
  • Circolari e Risoluzioni
  • Quesiti per gli esperti
  • Il nostro BlogIn evidenza
  • Sondaggio
  • Abbonati
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Home
  • News
  • Tutti i Numeri
  • Scadenze
    • Scadenze fiscali
    • Scadenze previdenziali
  • Istat
  • Circolari e Risoluzioni
  • Quesiti per gli esperti
  • Il nostro BlogIn evidenza
  • Sondaggio
  • Abbonati
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Le Leggi Illustrate
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Home Circolari

La nuova tassazione indiretta sui trasferimenti immobiliari

3 Marzo 2014
in Circolari
A A
0
50
VISUALIZZAZIONI
Condividi su FacebookWhatsappEmail

(Agenzia delle entrate, circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014)

Con una corposa circolare, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sull’ap­plicazione delle norme che, dal 1° gennaio, hanno profondamente modificato la tassazione, ai fini delle imposte indirette, dei trasferimenti immobiliari. Le principali novità riguardano l’imposta di registro, per la quale sono ora previste tre sole aliquote: 2% per la prima casa non di lusso, 12% per i terreni agricoli acquistati da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, 9% nelle altre ipotesi; in tutti i casi, comunque, l’imposta da versare non può essere inferiore a 1.000 euro. Vengono, inoltre, assorbiti dalla nuova imposta di registro altri balzelli minori (ad esempio quelli sulla voltura catastale degli immobili e per le modifiche degli atti presso la Conservatoria dei registri immobiliari). È passata, invece da 168 a 200 euro la misura fissa di imposte di registro ed ipocatastali, dovute quando per l’operazione non si applica l’imposta di registro proporzionale, ad esempio se l’atto è soggetto ad IVA. Inoltre, in linea generale (ma con alcune eccezioni, vedi box a destra), sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se contemplate da leggi speciali, relative a trasferimenti immobiliari a titolo oneroso.
Questo, in estrema sintesi, il nuovo quadro normativo. Prima di vedere le principali precisazioni delle Entrate, di seguito riportiamo una tabella che schematizza la tassazione applicabile ai trasferimenti di fabbricati abitativi, in base alle norme in vigore fino all’anno scorso e a quelle attuali.

Prima casa
Dal 1° gennaio 2014, per i benefici “prima casa”, non si fa più riferimento al decreto ministeriale 2 agosto 1969 che individua le caratteristiche perché un immobile sia considerato “di lusso”, ma alla categoria catastale di appartenenza: l’agevolazione non spetta per le unità accatastate come A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal TUR, i benefici si applicano anche nel caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione, per l’acquisto contemporaneo di immobili contigui (ovvero di un immobile contiguo ad altra casa già acquistata fruendo dell’agevo­lazione) destinati a costituire un’unica unità abitativa; ovviamente, l’immobile risultante dalla riunione delle unità dovrà essere accatastato nelle categorie da A/2 ad A/7.
Le modifiche normative, tuttavia, non hanno interessato la disciplina IVA. Pertanto, per i trasferimenti soggetti ad IVA, la concessione dei benefici continua ad essere ancorata alle caratteristiche dell’immobile (DM 2 agosto 1969), a prescindere dalla categoria catastale nella quale l’immobile risulta censito.
Per quanto riguarda la decadenza dai benefici, il recupero della maggiore imposta riguarderà solo l’imposta di registro (9% anziché 2%) e non anche le ipocatastali che, quando si applica il Registro in misura proporzionale, sono dovute sempre nella misura fissa di 50 euro ciascuna, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici “prima casa”.
In salvo dalla ghigliottina della disposizione che ha soppresso “tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie”, il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”. Anche se rappresenta un vantaggio per il contribuente – spiega l’Agenzia – non è un’agevolazione che ha effetti sulla misura dell’imposta di registro dovuta sulle cessioni immobiliari. Inoltre, se scomputando il credito dall’imposta da pagare per il nuovo acquisto risultano dovuti meno di 1.000 euro, andrà versato solo tale importo e non quello minimo di 1.000 euro.

Permute
Per gli atti di permuta: l’imposta di registro con le nuove aliquote va calcolata sul valore intero del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta; le imposte ipotecaria e catastale sono dovute una sola volta nella misura di 50 euro ciascuna; non si pagano imposta di bollo, tasse ipotecarie e tributi speciali catastali. In caso di permuta con un trasferimento soggetto ad IVA e l’altro a Registro: sulla cessione non soggetta ad IVA, si applicano l’imposta di registro con le nuove aliquote e le ipocatastali nella misura di 50 euro ciascuna; per l’atto soggetto ad IVA, sono dovuti 200 euro di Registro, le imposte ipotecaria e catastale anch’esse – generalmente – nella misura fissa di 200 euro ciascuna (fanno eccezione gli immobili strumentali, per i quali i due tributi si pagano in misura proporzionale, rispettivamente il 3 e l’1%), l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. Infine, nel caso di permuta con atti entrambi soggetti ad IVA, si applicano: l’imposta di registro in misura fissa (200 euro), due imposte ipotecarie e due catastali nella misura di 200 euro ciascuna (sempre che non si tratti di immobili strumentali, nel qual caso, ferma restando l’imposta di registro di 200 euro, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale proporzionalmente – 3% e 1% – per ciascun bene immobile), l’imposta di bollo (230 euro), le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

Divisioni
Per gli atti di divisione immobiliare, se il conguaglio supera il 5% del valore della quota di diritto, si pagano l’imposta di registro con le nuove aliquote (comunque, non meno di 1.000 euro) e le ipocatastali nella misura di 50 euro ciascuna. Per registrare l’atto, inoltre, è dovuta l’imposta di registro con aliquota dell’1%, nella misura proporzionale effettiva, anche se inferiore a quella fissa di 200 euro. Con o senza conguaglio, vanno pagati sempre anche Bollo, tasse ipotecarie e tributi speciali catastali.

IMPOSTE SULLE CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI

Immobile

Venditore

Iva

Registro

Ipotecaria

Catastale

Dal 2014

Fino al 2013

Dal 2014

Fino al 2013

Dal 2014

Fino al 2013

Dal 2014

Fino al 2013

Prima casaPrivato Impresa con atto esente da Iva2%3 %50 €168 €50 €168 €
Impresa con atto soggetto ad Iva (*)4%4%200 €168 €200 €168 €200 €168 €
Altra casaPrivato Impresa con atto esente da Iva9%7%50 €2%50 €1%
Impresa con atto soggetto ad Iva (*)10%10%200 €168 €200 €168 €200 €168 €
(*) L’acquisto dal costruttore di un fabbricato abitativo è soggetto ad IVA quando la cessione avviene entro cinque anni dall’ultimazione della costruzione oppure quando, pur avvenendo successivamente, l’impresa opta per l’imponibilità nell’atto di cessione.

 

Trattamenti particolari e agevolazioni abrogate

A seguito della riformulazione delle norme del TUR, non sono più applicabili le misure particolari dell’imposta di registro per: immobili di interesse storico, artistico e archeologico (aliquota del 3%); fabbricati o porzioni di fabbricato ceduti in esenzione dall’IVA nei confronti di immobiliari di compravendita (aliquota dell’1%); immobili ceduti nei confronti dello Stato o di enti pubblici territoriali (misura fissa, 168 euro); immobili situati all’estero (misura fissa, 168 euro); immobili ceduti nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o delle ONLUS (misura fissa, 168 euro); immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati (aliquota dell’1%). Inoltre, sono abrogate le agevolazioni per: i trasferimenti a favore di giovani agricoltori (imposta di registro nella misura del 75%); l’acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa); i trasferimenti di immobili dello Stato, enti previdenziali pubblici, regioni, enti locali, o loro consorzi, a favore di fondi di investimento immobiliare (imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 516,46 euro); i piani di insediamento produttivo e per l’edilizia economico popolare (imposta di registro in misura fissa, esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale); i trasferimenti posti in essere nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti di obbligo (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale); i trasferimenti di immobili da Comuni a fondazioni o a società di cartolarizzazione o ad associazioni riconosciute (esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e ogni altra imposta indiretta, tributo o diritto).

Regimi agevolativi “sopravvissuti”

La soppressione di esenzioni e agevolazioni non opera in relazione ad alcune situazioni funzionali alla disciplina di particolari istituti, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale:

ARTICOLI CORRELATI

Bonus baby sitter: vale anche per i nonni, ma non devono essere conviventi

Versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Articolo 24 del DL 19 maggio 2020, n. 34 – Soggetti con esercizio non coincidente con l ’anno solare: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

● mediazione civile e commerciale (esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente);

● separazione e divorzio (esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa);

● conciliazione giudiziale (esenzione dall’imposta di registro per i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a 51.645,69 euro);

● acquisto di piccola proprietà contadina (imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa, imposta catastale all’1%);

● riorganizzazione tra enti (imposte di registro e ipocatastali in misura fissa di 200 euro ciascuna);

● fondi immobiliari (imposte di registro e ipocatastali in misura fissa);

● partecipazione a EXPO 2015 (esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale).

CondividiInviaInvia

Altri Articoli

Bonus baby sitter: vale anche per i nonni, ma non devono essere conviventi

Bonus baby sitter: vale anche per i nonni, ma non devono essere conviventi

di redazioneleggi
1 Luglio 2020
0

Il bonus baby sitter introdotto dal Decreto Rilancio, dal valore massimo di 1.200 euro, può essere erogato anche ai familiari,...

Versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Articolo 24 del DL 19 maggio 2020, n. 34 – Soggetti con esercizio non coincidente con l ’anno solare: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Articolo 24 del DL 19 maggio 2020, n. 34 – Soggetti con esercizio non coincidente con l ’anno solare: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

di redazioneleggi
16 Giugno 2020
0

Chi deve pagare entro il 30 giugno e chi no Con la Risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020, l’Agenzia...

Le linee guida approntate dalla Conferenza per le Regioni e le Province Autonome per la riapertura delle strutture ricettive e per le locazioni brevi, comprese le case vacanza

Le linee guida approntate dalla Conferenza per le Regioni e le Province Autonome per la riapertura delle strutture ricettive e per le locazioni brevi, comprese le case vacanza

di redazioneleggi
6 Giugno 2020
0

Ecco le indicazioni generali che si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari (per esempio locazioni brevi, B&B, casa vacanze ecc.),...

Con la Risoluzione 29/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate comunica le istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IMU 2020

Con la Risoluzione 29/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate comunica le istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IMU 2020

di redazioneleggi
1 Giugno 2020
0

Riportiamo qui di seguito il testo della Risoluzione 29/E dell'Ade, avente come oggetto "Istruzioni per il versamento, tramite i modelli...

L’INPS conferma che i DURC On Line che riportano nel campo “scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020

L’INPS conferma che i DURC On Line che riportano nel campo “scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020

di redazioneleggi
29 Maggio 2020
0

Scadenza il 15 giugno con il Decreto Cura Italia… Con il messaggio 2103 del 21 maggio 2020, l’INPS ricorda come...

CATEGORIE

  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • Altre
  • Blog
  • Circolari
  • COVID-19
  • Fisco
  • Immobili
  • Istat
  • Lavoro
  • Libri
  • News
  • Previdenza
  • Pubblica amministrazione
  • Scadenze
  • Scadenze fiscali
  • Scadenze previdenziali
  • Senza categoria
  • Sommario

COLLEGAMENTI ESTERNI

  • Agenzia delle Entrate
  • INPS
  • INAIL
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Economiche
  • Ministero di Grazia e Giustizia
  • Quesiti per gli esperti
  • Sondaggio
  • Il nostro Blog
  • Privacy e Cookie Policy
  • Termini e Condizioni

© 2021 Le Leggi Illustrate - Rivista e Notizie by Sprea Editori

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Home
  • News
  • Tutti i Numeri
  • Scadenze
    • Scadenze fiscali
    • Scadenze previdenziali
  • Istat
  • Circolari e Risoluzioni
  • Quesiti per gli esperti
  • Il nostro Blog
  • Sondaggio
  • Abbonati

© 2021 Le Leggi Illustrate - Rivista e Notizie by Sprea Editori

Ben tornato!

Accedi al tuo account

Password dimenticata?

Recupera la tua password

Inserisci il tuo nome utente o indirizzo e-mail per reimpostare la password.

Accedi
Questo sito usa i cookie solo per facilitarne l'utilizzo, migliorando di conseguenza la qualità della navigazione tua e degli altri. Accetto Informativa
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA