(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 9/E del 15 gennaio 2014)
Sulle ricevute di pagamento dei ticket sanitari non va pagata l’imposta di bollo, anche nel caso in cui gli importi siano complessivamente superiori a 77,47 euro, soglia oltrepassata la quale, in linea generale, ricevute e quietanze sono assoggettate al tributo nella misura di 2 euro.
I ticket sanitari sono gli importi che siamo chiamati a pagare, come partecipazione alla spesa, quando usufruiamo di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio o di visite specialistiche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, non solo presso le strutture pubbliche ma anche presso strutture convenzionate.
Secondo l’Agenzia delle entrate, il pagamento del ticket rappresenta un contributo obbligatorio che il cittadino deve versare, a norma di legge, per ottenere l’assistenza sanitaria, rendendosi pertanto applicabile la disposizione contenuta nell’articolo 9 della Tabella allegata al DPR n. 642/1972 (“Disciplina dell’imposta di bollo”), che esenta dal pagamento del tributo gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e le ricevute dei contributi.
Non è pertanto corretto il comportamento di quelle strutture che, raggruppando in un’unica ricevuta di pagamento le prestazioni indicate nelle varie ricette, applicano l’imposta di bollo di 2 euro se l’importo totale della ricevuta supera 77,47 euro (la circostanza si verifica spesso per gli esami di laboratorio, ossia le analisi del sangue, in considerazione del fatto che, a causa dei limiti quantitativi di prestazioni indicabili in ogni ricetta e del tetto massimo del ticket esigibile per ogni ricetta, il medico deve compilarne più di una).
In conclusione, per le ricevute di pagamento del ticket sanitario, l’esenzione dall’imposta di bollo opera a prescindere dall’importo indicato.