(Agenzia delle entrate, provvedimento del 3/1/2014 e ris. n. 14/E del 24/1/2014)
Dal 1° febbraio anche le imposte connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili si pagano tramite modello F24. Non va però utilizzata la versione “classica”, ma il cosiddetto “F24 versamenti con elementi identificativi” (ribattezzato, per l’occasione, “F24 ELIDE”), già in uso per pagare l’IVA in occasione dell’immatricolazione (o successiva voltura) di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario, e altri tributi per i quali non è prevista la possibilità di compensare con crediti ed è richiesta l’indicazione di particolari elementi identificativi (ad esempio, l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica, il c.d. “superbollo”; la tassa di possesso sulle imbarcazioni; il contributo per la regolarizzazione di colf e badanti, ecc.).
Tale modello, dunque, da inizio mese, va utilizzato anche per pagare l’imposta di registro, i tributi speciali, l’imposta di bollo, le eventuali sanzioni e gli interessi, dovuti quando si registra il contratto di locazione di un immobile. “F24 ELIDE” può essere scaricato da www.agenziaentrate.it, mentre dal 1° aprile sarà disponibile anche presso banche, Poste e agenti della riscossione.
I contribuenti titolari di partita IVA devono presentarlo con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati; i non titolari di partita IVA, invece, possono anche consegnarlo presso gli sportelli delle banche convenzionate, di Poste Italiane e degli agenti della riscossione. Comunque, per l’anno corrente è previsto un “periodo transitorio” di convivenza con il modello F23, finora l’unico utilizzabile per questo tipo di versamenti: fino al 31 dicembre 2014, ci si potrà servire alternativamente dell’F23 o dell’F24 ELIDE. Quest’ultimo diventerà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2015.
Per l’“F24 ELIDE”, l’Agenzia delle entrate ha “sfornato” una serie di nuovi codici tributo, sia per i versamenti ordinari e quelli in caso di ravvedimento sia per pagare gli importi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni emessi dagli uffici:
VERSAMENTI ORDINARI | |
1500 | Imposta di registro per prima registrazione |
1501 | Imposta di registro per annualità successive |
1502 | Imposta di registro per cessioni del contratto |
1503 | Imposta di registro per risoluzioni del contratto |
1504 | Imposta di registro per proroghe del contratto |
1505 | Imposta di bollo |
1506 | Tributi speciali e compensi |
VERSAMENTI PER RAVVEDIMENTO | |
1507 | Sanzioni per tardiva prima registrazione |
1508 | Interessi per tardiva prima registrazione |
1509 | Sanzioni per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi |
1510 | Interessi per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI | |
A135 | Imposta di registro |
A136 | Imposta di bollo |
A137 | Sanzioni |
A138 | Interessi |