Investimenti all’estero: va dichiarata qualsiasi cifra. Nell’RW anche Ivie e Ivafe (Agenzia delle entrate, provvedimento del 18 dicembre 2013)
Una vera e propria rivoluzione per l’obbligo dichiarativo riguardante gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all’estero. Dal 2014, il quadro RW dovrà essere compilato per qualsiasi somma o attività, a prescindere dall’importo (fino allo scorso anno, l’obbligo scattava per cifre superiori a 10.000 euro). Andranno indicate le consistenze ad inizio anno (ovvero, ad inizio detenzione) e quelle di fine periodo (ovvero, al termine del periodo di detenzione). Ampliato anche l’ambito soggettivo di applicazione dell’adempimento: a compilare l’RW sono ora chiamati non soltanto i possessori formali (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici), ma anche chi è considerato titolare effettivo dell’investimento, come, ad esempio, la persona fisica che possiede o controlla una società attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno delle partecipazioni al capitale sociale.
Nel quadro RW, inoltre, andranno riportati anche i dati per calcolare le due imposte patrimoniali “patriottiche” introdotte dal “decreto Monti”, l’IVIE sul valore degli immobili detenuti all’estero e l’IVAFE sul valore delle attività finanziarie all’estero, che prima venivano esposti in due separate sezioni del quadro RM.
Il provvedimento delle Entrate contiene anche le disposizioni attuative del nuovo prelievo introdotto sui redditi derivanti dagli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria. Dal 1° gennaio 2014, tutti i redditi di capitale (ad esempio, interessi derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente non bancari, interessi e altri proventi derivanti da rapporti aventi ad oggetto l’impiego del capitale, ecc.) e i redditi diversi (ad esempio, plusvalenze da cessione di immobili o terreni edificabili, redditi da locazione di immobili, da cessione di partecipazioni qualificate, ecc.), riscossi tramite banche o altri intermediari finanziari, sono assoggettati ad una ritenuta d’acconto del 20%. Il prelievo non viene effettuato, se l’interessato autocertifica che non si tratta di redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria. L’autocertificazione può essere fatta preventivamente e cumulativamente, in relazione a tutti i flussi che passano tramite lo stesso intermediario.
Bonus baby sitter: vale anche per i nonni, ma non devono essere conviventi
Il bonus baby sitter introdotto dal Decreto Rilancio, dal valore massimo di 1.200 euro, può essere erogato anche ai familiari,...