Versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Articolo 24 del DL 19 maggio 2020, n. 34 – Soggetti con esercizio non coincidente con l ’anno solare: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Chi deve pagare entro il 30 giugno e chi no

Con la Risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate risponde alle richieste di chiarimento in ordine all’applicazione dell’articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con specifico riferimento ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare. In primo luogo l’AdE ricorda che l’articolo 24, comma 1, del d.l. n. 34 ha previsto che “Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta”.

A tale previsione il legislatore ha aggiunto una delimitazione soggettiva ed oggettiva, stabilendo che la stessa non trova applicazione per talune categorie individuate nel successivo comma 2 del medesimo articolo 24. Si tratta, in particolare, dei soggetti:

Volendo sintetizzare, dalla norma si ricava quindi che, in tema di IRAP:

  1. il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
  2. l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della I^ rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la II^ rata dell’acconto ed il saldo;
  3. le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati.

Il richiamo appena operato implica che l’articolo 24 del d.l. n. 34 del 2020, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione, esplica i propri effetti anche in riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare (esercizi c.d. “a cavallo”). Restano, ovviamente, le peculiarità legate a tale situazione ed ai relativi termini di versamento. Va ricordato, infatti, ex articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che, in generale:

Risulta, quindi, determinante individuare il “periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019”. A tal fine, nella tabella sotto riportata si forniscono alcune esemplificazioni.

Contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare

Periodo di impostaI° acconto entrodovutoII° acconto entrodovutosaldo entrodovuto
1.01.2019
31.12.2019
30.06.201930.11.201930.06.2020no
1.01.2020
31.12.2020
30.06.2020no30.11.202030.06.2021


Contribuenti con periodo d’imposta NON coincidente con l’anno solare

Periodo d’imposta in corso al
31.12.2019
I° acconto entrodovutoII° acconto entrodovutoSaldo entrodovuto
1.07.2019
30.06.2020
31.12.201931.05.202031.12.2020no
Periodo d’imposta
in corso al 31.12.2020
I° acconto entrodovutoII° acconto entrodovutoSaldo entrodovuto
1.07.2020
30.06.2021
31.12.2020no31.05.202131.12.2021