Con la Risoluzione 29/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate comunica le istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IMU 2020

Riportiamo qui di seguito il testo della Risoluzione 29/E dell’Ade, avente come oggetto “Istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di cui all’articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

L’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che a decorrere dall’anno 2020 è abolita l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
A tal proposito, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 214429 del 26 maggio 2020, emanato ai sensi del citato articolo 1, comma 765, della legge n. 160 del 2019, sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di versamento dell’IMU secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tanto premesso, per esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con la presente risoluzione si rende noto che i versamenti dell’IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013, di seguito elencati:

Inoltre, per esigenze di monitoraggio, per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, di cui all’articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il seguente codice tributo:

Si precisa che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

Per i versamenti dell’IMU da effettuare tramite il modello F24 EP sono confermati i seguenti codici tributo, istituiti con le risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013:

Si evidenzia che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU” (valore G), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

Si precisa, infine, che per gli anni d’imposta fino al 2019, da specificare nell’apposito campo “Anno di riferimento” dei modelli F24 e F24 EP: