La sospensione di tutti i termini processuali nel periodo 8 marzo-15 aprile, prevista dall’articolo 84 del d.l. Cura Italia, viene ora prolungata fino al 10 maggio incluso

Questo periodo non va considerato ai fini del conteggio dei termini, se pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente. Come già nel precedente decreto legge, vale per tutti i tipi di termini: ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi.

Il nuovo decreto liquidità differisce il termine del 15 aprile all’11 maggio anche dei processi tributari, con la conseguenza che la pausa complessiva da considerare per lo stop dei processi tributari è di 64 giorni dal 9 marzo all’11 maggio. Il nuovo termine influisce ovviamente non solo per la scadenza dell’impugnazione, ma anche per l’ipotesi di acquiescenza, o per la presentazione dell’istanza di adesione.

Tra questi termini ci sono quelli del procedimento d’irrogazione delle sanzioni per chi viola i divieti imposti con l’emergenza coronavirus e quelli per comunicare chi era alla guida di un veicolo con cui è stata commessa un’infrazione che comporta sanzioni sulla patente.

Nessun rinvio è stato invece disposto per i giudizi amministrativi, per i quali è esclusivamente prevista la sospensione del termine per la proposizione dei ricorsi sino al 3 maggio. Lo comunica il Consiglio di Stato con una nota. Dal 16 aprile, dunque, prosegue il comunicato, riprendono i processi amministrativi, “grazie al funzionamento del PAT”, ossia il processo amministrativo telematico sperimentato fin dal 2016.