Proroga validità patente di guida in scadenza e allungamento dei termini per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale”.

Con la Circolare viene dato un indirizzo operativo alle norme contenute nel del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, ossia:

Validità patente di guida

Relativamente alla scadenza della patente di guida nella circolare è precisato che l’art. 104 del Decreto-legge n. 18/2020 ha prorogato la scadenza di validità ad ogni effetto, sino al 31 agosto 2020, dei documenti di riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del Decreto-legge stesso ovvero in scadenza fino al 31 agosto 2020. Tale previsione produce i propri effetti anche sulla validità della patente di guida. Infatti, la norma rimanda ai documenti di identità e riconoscimento di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, tra i quali è presente anche la carta di identità e la patente di guida è considerata equivalente alla carta di identità e, pertanto, deve considerarsi compresa tra i documenti previsti dal citato art. 104 del Decreto-legge. La norma si applica alle patenti di guida italiane e a quelle rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito residenza in Italia. La disposizione si estende anche al certificato di idoneità (CIG) per ciclomotori. Per effetto della norma citata, perciò, fino al 31 agosto 2020, salvo ulteriori proroghe, è possibile condurre i veicoli che la patente o il CIG abilitano a guidare anche se il documento è scaduto.

Attenzione però: la proroga non è valida per chi ha lasciato scadere la propria patente prima che venisse dichiarata l’emergenza.

Pagamento multe per infrazioni  al codice della strada

L’art. 108, comma 2, del Decreto-legge n. 18/2020  prevede, in via transitoria, che, nel periodo temporale compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni del CdS con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione. La norma si riferisce a tutte le violazioni contestate o notificate nel periodo tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 (in pratica, è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020). Poiché la norma dell’art. 104 richiamato fa riferimento al pagamento di cui al comma 2 dell’art. 202 C.d.S., restano in vigore le disposizioni del comma l dello stesso art. 202 che impediscono il pagamento in forma scontata quando sono previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida.