Il dizionario delle opere realizzabili liberamente

Il dizionario delle opere realizzabili liberamente arriva dopo un anno di attesa: scopriamo di cosa si tratta…

Arriva, dopo più di un anno di attesa, il “dizionario” unico delle opere realizzabili in edilizia libera. Con decreto del ministro delle Infrastrutture, emanato di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione, è stato approvato, infatti, “il glossario contenente l’elenco delle principali opere edilizie” che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo. La finalità, evidentemente, è di garantire l’omogeneità di regime giuridico di tale tipo di opere in tutto il territorio nazionale, eliminando indulgenze ed eccessive severità locali. L’edilicia (libera) è uguale per tutti.

Il provvedimento – nel momento in cui scriviamo ancora in corso di pubblicazione in Gazzetta –  è stato adottato in attuazione del decreto legislativo  n. 222 del 2016 (cosiddetto “Scia 2”) che a sua volta, in applicazione dell’art. 5 della legge n. 124/2015 di riforma della Pubblica amministrazione, ha previsto analoghi provvedimenti che individuino nel dettaglio le attività oggetto di procedimento di comunicazione o segnalazione, così come quelle per le quali sia necessario il permesso di costruire. In particolare, il decreto Scia 2 aveva previsto l’adozione di tale glossario entro il 9 febbraio 2017. I tempi, come è facile notare, non sono stati rispettati ma comunque ciò che rileva, adesso, è che il primo elenco sia stato finalmente elaborato e che, di conseguenza, venga fatta chiarezza su una miriade di piccoli interventi di manutenzione e miglioramento che nel Testo unico edilizia (Dpr n. 380/2001) sono indicati solo per categorie.

Notizie più particolareggiate su questo provvedimento sul prossimo numero di “leggi illustrate”, in uscita in tutta Italia nei primissimi giorni di aprile.