Leggi Illustrate N.410

FISCO (pag. 3)

Legge di stabilità, immobili e imposte locali: i chiarimenti dell’amministrazione finanziaria

Anche quest’anno l’Amministrazione finanziaria ha partecipato ai consueti appuntamenti di fine gennaio con la stampa specializzata per esaminare le principali novità normative in ambito tributario. Sono così arrivati chiarimenti, sotto forma di risposte a quesiti, su dubbi legati ai decreti attuativi della riforma fiscale e, soprattutto, su alcune delle numerose disposizioni fiscali contenute nell’ultima legge di stabilità. In particolare, il Dipartimento delle finanze ha risposto alle domande in materia di fiscalità locale immobiliare (quindi, sulle novità relative ad IMU e TASI) e sul nuovo limite (2.999,99 euro) all’utilizzo del denaro contante; l’Agenzia delle entrate, invece, è intervenuta su svariati argomenti, dai bonus per i lavori dentro casa al leasing abitativo, dai maxi ammortamenti per le imprese e i professionisti al nuovo regime forfetario per i lavoratori autonomi “di piccole dimensioni”, dall’agevolazione prima casa al 730 precompilato, ecc. Come ogni anno, tutte le precisazioni fornite dal Fisco dovrebbero essere raccolte ed “ufficializzate” in uno o più documenti di prassi amministrativa (circolari, risoluzioni, ecc.).

Al momento, sono state messe nero su bianco soltanto le precisazioni in merito alle novità IMU/TASI quando si dà la casa in uso gratuito ai familiari (risoluzione 17 febbraio 2016, n. 1/DF, del Dipartimento delle finanze).

In questo numero i chiarimenti del Fisco sulle novità più interessanti.

SCUOLA (pag.9)

Novità del concorso a cattedre: accorpati molti insegnamenti

Anche se con un ritardo di tre mesi (la legge 107 del 2015 sulla “buona scuola” ne aveva previsto la pubblicazione entro il 1° dicembre 2015), il 26 febbraio è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’istruzione che bandisce il concorso a cattedre e a posti di insegnamento per tutti gli ordini di scuola (Gazzetta Ufficiale – serie speciale concorsi – n. 16 – del 26/02/2016) per 63.712 posti. Servono 6.933 maestre di asilo, 17.297 maestre elementari, 15.641 prof. delle medie, 17.232 prof. delle superiori, 507 docenti di italiano come lingua straniera, oltre a 6.101 insegnanti di sostegno. Sono previsti 200.000 candidati.

Il concorso si effettua a livello regionale, ma per alcune materie poco diffuse viene svolto a livello interregionale e per potervi partecipare occorre necessariamente avere l’abilitazione nella materia per cui si intende concorrere. La domanda va presentata entro il 30 marzo.

Si può fare domanda in una sola regione anche se per più posti o classi di concorso se si posseggono le relative abilitazioni. Se si ha anche la specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili si può fare domanda in una seconda regione in aggiunta a quella scelta per i posti normali.

Per partecipare al concorso per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è sufficiente il possesso della laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo che ha anche valore abilitante.

Col possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 si può partecipare al concorso per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia. Col diploma di scuola magistrale (triennale) ottenuto entro il 2001/2002 si può fare il concorso per la sola scuola dell’infanzia.

Le nuove classi di concorso vengono ridotte di numero rispetto a quelle precedenti e passano da 168 a 114, in quanto diverse classi, soprattutto degli istituti tecnici e dei licei artistici, prima distinte, vengono ora accorpate in una nuova classe.

Sono istituite classi di concorso ex-novo, a seguito della creazione di nuovi indirizzi di studio, soprattutto i licei musicali e i licei coreutici.

In questo numero tutte le novità, come va fatta la domanda, le prove d’esami.

Lavoro (pag. 10)

Cambi di appalto e fine lavori: escluso il ticket licenziamenti

Appalti e imprese edili graziate per un anno ancora dal versamento del «ticket licenziamenti». La legge di conversione del c.d. Milleproroghe (decreto legge n. 205/2015), approvata a fine febbraio, infatti, proroga il periodo di esenzione (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016. Per quest’anno ancora, dunque, le imprese non devono versare il ticket (489,95 euro annui per ogni anno di anzianità del lavoratore) nei casi di licenziamento per cambio di appalto e per fine lavori in edilizia.

Lavoro (pag. 11)

Part-time in attesa della pensione esteso anche al settore pubblico

Anche i dipendenti pubblici potranno avvalersi della possibilità di lavorare a part time prima di mettersi in pensione. È la legge di conversione del dl n. 210/2015 (c.d. Milleproroghe), approvata a fine febbraio, che estende al settore del lavoro pubblico questa facoltà introdotta dalla legge di Stabilità 2016, a favore soltanto dei dipendenti del settore privato che raggiungano l’età per avere la pensione di vecchiaia nel triennio 2016/2018. L’estensione avviene alle stesse condizioni (ne potranno fruire, cioè, soltanto i dipendenti pubblici che maturino l’età per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018) e con gli stessi benefici, ossia la riduzione dell’attività lavorativa senza per questo pregiudicare molto dello stipendio e della carriera contributiva per la pensione.

Lavoro (pag. 12)

Dimissioni telematiche del lavoratore: una semplificazione soltanto apparente

Il cosiddetto “modulo” telematico da utilizzare per le dimissioni del lavoratore diverrà obbligatorio a partire dal 12 marzo 2016 (decreto ministeriale 12/1/2015). In pratica, a partire da questa data (compresa), il lavoratore che vorrà esprimere al datore di lavoro la volontà di recedere dal contratto di lavoro subordinato sarà “costretto” – benché la violazione non preveda sanzioni – a passare attraverso la compilazione e la presentazione del nuovo modulo direttamente su internet. Naturalmente per questo adempimento il lavoratore potrà rivolgersi, se vuole, ad un patronato. La procedura telematica è stata pensata dal legislatore per garantire la data certa e l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore.

Per le modalità operative, rinviamo a quanto pubblicato sul numero dello scorso mese di “leggi illustrate”. Col passaggio dal vecchio al nuovo regime possono, tuttavia, sorgere dei problemi in caso di mancata collaborazione del lavoratore dimissionario o in caso di malfunzionamento del sistema di comunicazione.

Lavoro (pag. 13)

Depenalizzazione di alcuni reati. La novità interessa anche il lavoro

Sanzioni amministrative al posto delle pene per alcuni reati. E’ il nuovo regime punitivo previsto dal decreto legislativo 8/2016 (cosiddetto “decreto depenalizzazione”: vedi “leggi illustrate” di febbraio scorso). La novità investe anche il mondo del lavoro. La circolare n. 6/2016 del ministero del lavoro ha fornito un elenco delle principali ipotesi di violazioni toccate dalla riforma e le nuove sanzioni.

La depenalizzazione, che opera a partire dal 6 febbraio scorso, riguarda contravvenzioni e delitti sanzionati finora rispettivamente con multa o ammenda. Restano esclusi i reati previsti dal dlgs n. 81/2008, ossia del T.u. in materia di sicurezza sul lavoro (pertanto, le relative sanzioni restano fuori dall’ambito del decreto legislativo 8/2016).

Lavoro (pag. 35)

600 euro alle neomamme se dipendenti. In “stand by” le lavoratrici autonome

Anche nel 2016 le mamme lavoratrici dipendenti e/o parasubordinate potranno monetizzare il loro congedo parentale, al fine di acquistare servizi per l’infanzia. Anche durante il 2016, in altre parole, invece di assentarsi dal lavoro potranno convertire in valore monetario (in una sorte di scambio) i mesi di congedo parentale per pagare la baby sitter mediante voucher (lavoro accessorio) o per il pagamento della retta di asili nido. E’ stata attivata dall’Inps la procedura che consente di richiedere questo contributo, che vale 600 euro mensili e che è utilizzabile, in alternativa al congedo parentale, per un massimo di sei mesi ovvero tre mesi in caso di lavoratrici parasubordinate. Per ora restano ancora fuori le lavoratrici autonome, in attesa del decreto che dovrebbe estendere il beneficio, come stabilito dalla legge Stabilità 2016.

Le domande si possono presentare fino al 31 dicembre 2016, salvo una chiusura anticipata per esaurimento delle risorse (pari a 20 milioni di euro).

Lavoro (pag. 36)

Voucher ed enti no profit: Più alto il limite di utilizzo

Gli enti no profit possono utilizzare i voucher (buoni lavoro) fino a 9.333 euro per lavoratore e per anno solare. Chiese, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati, condomini, in altre parole, pur operando con Partita Iva, non devono sottostare al vincolo del tetto di 2.693 euro per lavoratore e per anno solare previsto per gli imprenditori e i professionisti, in quanto non sono “imprenditori” puri ai sensi dell’art. 2082 del codice civile, né professionisti. A precisarlo è l’Inps nel messaggio n. 8628/2016, “correggendo” la circolare n. 18/2012 del ministero del lavoro che, invece, aveva esteso il limite inferiore a tutti i soggetti con Partita Iva, senza alcuna esclusione. Ulteriore conseguenza per gli enti no profit è la possibilità di acquistare i voucher in modalità cartacea.

Previdenza (pag. 37)

Domestici: aumenti retributivi ma contributi invariati nel 2016

La colf o la badante, quest’anno, costerà poco di più rispetto all’anno passato. I contributi, infatti, sono rimasti letteralmente invariati e anche le retribuzioni minime sono aumentate di poco. Colpa (o merito: dipende dai punti di vista) del tasso d’inflazione Istat, che negativo (è risultato, infatti, pari a – 1%), ha inciso per niente all’adeguamento dei valori di contributi e retribuzioni al costo della vita. Come precisato dall’Inps (circolare n. 16/2016), l’Istat ha comunicato nella misura negativa dello 0,1% la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre 2014 e il periodo gennaio 2015-dicembre 2015, ossia quella che deve applicarsi agli adeguamenti per il 2016. Dunque, ci sarebbe dovuto essere addirittura un deprezzamento dei contributi. Tuttavia, l’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità di quest’anno) dispone che “In riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento (…)non può risultare inferiore a zero.” Ciò vuol dire, ha spiegato l’Inps, che per l’anno 2016 vanno confermate le fasce di retribuzione dell’anno scorso su cui calcolare i contributi dovuti i quali, conseguentemente, restano anch’essi confermati nei valori del 2015.

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