Scadenze fiscali Febbraio 2014

Scadenze fiscali Febbraio 2014

Lunedì 3 febbraio

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA – Primo giorno utile per presentare la dichiarazione annuale IVA relativa al 2013 in via autonoma (cioè non compresa nel  modello Unico 2014).

Lunedì 17 febbraio

(Scadenza prorogata a questa data poiché il 16 febbraio è domenica)
RAVVEDIMENTO OPEROSO – Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 gennaio scorso. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi dell’1% annuo dal 17 gennaio fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:

8904 – Sanzione pecuniaria IVA;

8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;

1991 – Interessi sul ravvedimento IVA.
Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale.
IVA MENSILE – Ultimo giorno utile per versare l’IVA relativa al mese di gennaio. Il codice tributo da utilizzare è il 6001 – Versamento IVA mensile gennaio.
IRPEF – Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:

1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848;

2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);

3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004);

4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);

5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);

6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038);

7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni (cod. 1040);

8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);

9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040);

10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all’estero (codice 1040);

11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049);

12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040).

Per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività il codice tributo è il 1053 (oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 per quelli maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 1305 per i sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni).
CONDOMINIO – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a gennaio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti:

1019 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;

1020 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
DICHIARAZIONI D’INTENTO – I contribuenti IVA devono presentare on line all’Agenzia delle entrate una comunicazione con i dati relativi alle lettere d’intento che hanno ricevuto dagli esportatori abituali e, per effetto delle quali, possono emettere fattura senza applicazione dell’IVA. Questa comunicazione va fatta entro questa data dai contribuenti con liquidazione Iva mensile, se nel mese di gennaio 2014 hanno effettuato operazioni senza applicazione dell’IVA. Se, invece, pur avendo ricevuto la dichiarazione di intento a gennaio, il contribuente non ha effettuato operazioni, la comunicazione al Fisco non deve essere effettuata.

Martedì 25 febbraio

INTRASTAT – Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati a gennaio 2014 (operatori mensili).
Venerdì 28 febbraio
CUD – Ultimo giorno utile per la consegna al lavoratore da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico del modello CUD 2014. Entro questa data devono essere consegnate ai percipienti anche le certificazioni dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2013 nonché ai soci le certificazioni degli utili corrisposti nel 2013.
COMUNICAZIONE IVA – Ultimo giorno per procedere all’invio telematico della Comunicazione Dati IVA relativa all’anno 2013.
OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI – E’ l’ultimo giorno utile per presentare la comunicazione delle operazioni effettuate a gennaio 2014 nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”). L’obbligo di comunicazione riguarda solo le operazioni che superano 500 euro.

Lunedì 3 marzo

(Scadenza prorogata a questa data poiché il  2 marzo è domenica)
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° febbraio 2014 e per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la “cedolare secca”. Per il pagamento dell’imposta di registro si potrà utilizzare il modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo:

115T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – 1ª annualità;

112T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive;

107T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo;

114T – Imposta di registro per proroghe;

108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici;

113T – Imposta di registro per risoluzioni.
In alternativa, già da febbraio si può pagare con il nuovo modello “F24 con elementi identificativi – Elide”, utilizzando i seguenti codici tributo:

1500 – Imposta di registro per prima registrazione;

1501 – Imposta di registro per annualità successive;

1502 – Imposta di registro per cessioni del contratto;

1503 – Imposta di registro per risoluzioni del contratto;

1504 – Imposta di registro per proroghe del contratto.