Scadenze fiscali Gennaio 2014

Giovedì 2 gennaio

RAVVEDIMENTO ACCONTI NOVEMBRE – Entro questa data si può regolarizzare l’omesso o tardivo pagamento della seconda o unica rata dell’acconto 2013 Irpef, Irap, cedolare secca, Ivie, Ivafe, ecc. che scadeva il 2 dicembre. Si deve pagare la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi del 2,5% annuo calcolati dal 3 al 31 dicembre e dell’1% dal 1° gennaio 2014 fino al giorno del pagamento. Per il pagamento sono previsti i seguenti codici tributo da indicare nel modello F24:

8901 – Sanzione pecuniaria Irpef;

1989 – Interessi sul ravvedimento Irpef;

8907 – Sanzione pecuniaria Irap;

1993 – Interessi sul ravvedimento Irap;

8913 – Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi (valido anche per cedolare secca);

1992 – Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive (valido anche per cedolare secca).

Giovedì 9 gennaio

RAVVEDIMENTO ACCONTI SOCIETA’– Entro questa data si può regolarizzare l’omesso o tardivo pagamento della seconda o unica rata dell’acconto 2013 Ires e Irap delle società di capitali non effettuato entro la scadenza (prorogata) del 10 dicembre scorso. Per sfruttare il ravvedimento si devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi del 2,5% annuo dal 11 al 31 dicembre e dell’1% dal 1° gennaio 2014 a fino al giorno del pagamento. Questi i codici tributo previsti: 8918 – Sanzione pecuniaria Ires; 1990 – Interessi sul ravvedimento Ires; 8907 – Sanzione pecuniaria Irap; 1993 – Interessi sul ravvedimento Irap.

Venerdì 10 gennaio

RAVVEDIMENTO SPRINT ACCONTO IVA – Entro questa data si può regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA (scaduto il 27/12/2013), con l’applicazione della sanzione ridotta pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo e degli interessi legali calcolati al 2,5% dal 28 al 31 dicembre e poi all’1% dal 1° gennaio 2014 fino al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito. I codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:

8904 – Sanzione pecuniaria IVA;

1991 – Interessi sul ravvedimento IVA.

Mercoledì 15 gennaio

RAVVEDIMENTO OPEROSO – Scade il termine per la regolarizzazione degli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 dicembre con l’applicazione della sanzione ridotta del 3% e degli interessi del 2,5% annuo calcolati per ogni giorno di ritardo dal 18 al 31 dicembre 2013 e dell’1% dal 1° gennaio 2014 fino al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:

8904 – Sanzione pecuniaria IVA; 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;

1991 – Interessi sul ravvedimento IVA. Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale.
IMU – RAVVEDIMENTO OPEROSO. Chi non ha pagato l’IMU entro la scadenza del 16 dicembre scorso può regolarizzare entro questa data usufruendo della sanzione ridotta del 3%. Sono inoltre dovuti gli interessi legali calcolati al tasso del 2,5% per ogni giorno di ritardo dal 17 al 31 dicembre 2013 e dell’1% dal 1° gennaio 2014 fino al giorno in cui viene eseguito il versamento del saldo. Per le modalità di pagamento si rimanda a quanto precisato nel numero di dicembre, ricordando comunque che sanzioni e interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta. Chi invece ha regolarmente pagato il saldo IMU, ma ha commesso degli errori di calcolo avrà tempo per mettersi in regola fino a giugno 2014 senza dover pagare alcuna penalità.

Giovedì 16 gennaio

IVA MENSILE – Ultimo giorno utile per versare l’eventuale imposta a debito relativa al mese di dicembre (al netto dell’acconto versato). Il codice tributo è 6012 – Versamento IVA mensile dicembre.
IRPEF – Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:

1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848;

2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);

3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004);

4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);

5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);

6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038);

7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni (cod. 1040);

8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);

9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040);

10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all’estero (codice 1040);

11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049);

12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040);

13) ritenute operate nel 4° trimestre 2013 in relazione agli utili corrisposti nello stesso periodo per i quali al socio è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta (codice 1035).

Per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività il codice tributo è il 1053 (oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 per quelli maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 1305 per i sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni).
CONDOMINIO – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a dicembre per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti: 1019 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente; 1020 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
DICHIARAZIONI D’INTENTO – I contribuenti IVA devono presentare on line all’Agenzia delle entrate una comunicazione con i dati relativi alle lettere d’intento che hanno ricevuto dagli esportatori abituali e, per effetto delle quali, possono emettere fattura senza applicazione dell’IVA. Questa comunicazione va fatta entro questa data dai contribuenti con liquidazione Iva mensile, se nel mese di dicembre hanno effettuato operazioni senza applicazione dell’IVA. Se, invece, pur avendo ricevuto la dichiarazione di intento a dicembre, il contribuente non ha effettuato operazioni, la comunicazione al Fisco non deve essere effettuata.

Lunedì 27 gennaio

Scadenze rinviate a questa data poiché il 25 e 26 sono considerati festivi.
INTRASTAT – Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati a dicembre (operatori mensili) o nel 4° trimestre 2013 (operatori trimestrali).
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA – Scade il termine per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA 2013 scaduto lo scorso 27 dicembre. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi legali (2,5% dal 28 al 31/12/2013 e 1% dall’1/1 fino al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito). I codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:

8904 – Sanzione pecuniaria IVA;

1991 – Interessi sul ravvedimento IVA.

Giovedì 30 gennaio

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° gennaio 2014 e per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la “cedolare secca”. Il versamento dell’imposta di registro deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo:

115T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – 1° annualità;

112T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive;

107T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo;

114T – Imposta di registro per proroghe;

108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici;

113T – Imposta di registro per risoluzioni.

Venerdì 31 gennaio

SPESOMETRO – Ultimo giorno per trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate il Modello di Comunicazione Polivalente (anche detto “spesometro” o elenco clienti e fornitori”) che riepiloga le operazioni Iva (cessioni di beni e prestazioni di servizi) rese e ricevute nel 2012. Soltanto per le operazioni per le quali non c’è l’obbligo di emettere la fattura (per esempio, vendite effettuate da commercianti al dettaglio) la comunicazione deve essere effettuata se l’importo della singola operazione supera 3.600 euro (Iva compresa).
COMUNICAZIONE BENI AI SOCI – Prorogato a questa data (dal 12 dicembre 2013) il termine per inviare on line all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione con i dati dei soci (o familiari dell’imprenditore) che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa (per esempio autovetture) e/o dei finanziamenti fatti all’impresa per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari a superiore a 3.600 euro.
OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI – E’ l’ultimo giorno utile per presentare la comunicazione delle operazioni (oltre 500 euro) effettuate a dicembre nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”).
CANONE RAI – Ultimo giorno per effettuare il pagamento (senza sanzioni) dell’abbonamento Rai relativo al 2014, pari a 113,50 euro. Maggiori informazioni sul sito internet www.abbonamenti.rai.it

Lunedì 3 febbraio

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA – Primo giorno utile per presentare la dichiarazione annuale IVA relativa al 2013 in via autonoma (cioè non compresa nel modello Unico 2014).