L’INPS conferma che i DURC On Line che riportano nel campo “scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020

Scadenza il 15 giugno con il Decreto Cura Italia…

Con il messaggio 2103 del 21 maggio 2020, l’INPS ricorda come l’articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (il cosiddetto Decreto Cura Italia), ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione.

Su questo argomento, con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, l’INPS aveva chiarito che i Durc On Line che riportano nel campo “scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC.

Sembrano esserci 90 giorni in più…

In seguito, la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 1, Allegato (parte 2), aveva sostituito il testo del comma 2 dell’articolo 103 prevedendo che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

…Ma la scadenza resta il 15 giugno

In realtà, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto Decreto Rilancio), all’articolo 81, comma 1, è nuovamente intervenuto sul testo del comma 2, primo periodo, dell’articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, aggiungendo alla fine del medesimo periodo la frase: “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.

L’intervento normativo ha pertanto chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Resta quindi ferma la già indicata validità fino al 15 giugno 2020.