Indennità di sostegno per lavoratori in difficoltà per la pandemia Covid-19. Cos’è

Sul sito dell’INPS (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53544) è pubblicata una spiegazione su alcuni aspetti del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, denominato dai media Cura Italia, che ha introdotto tra le varie misure delle indennità a sostegno in favore dei lavoratori le cui attività hanno risentito o risentono tuttora per l’emergenza dovuta al Covid-19. Dal sito ecco le indicazioni precise.

01

Cosa sono le Indennità Covid-19

Le indennità Covid-19 previste per il mese di marzo 2020 sono le seguenti:

• Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;

• Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria;

• Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

• Indennità lavoratori agricoli;

• Indennità lavoratori dello spettacolo.

Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non sono soggette ad imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Tali indennità sono compatibili e cumulabili, invece, con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, nonché con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’art. 54 bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 2017 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.