Iva sulle lezioni di scuola guida: la questione dell’imposta per il passato

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019)

Autoscuole sul piede di guerra all’indomani della pubblicazione della risoluzione con cui l’Agenzia delle entrate ha recepito i principi stabiliti da una recente pronuncia della Corte di giustizia europea in materia di Iva: l’insegnamento della guida automobilistica non è equiparabile alla formazione scolastica o universitaria, attività per la quale è prevista l’esenzione dal tributo; pertanto, le prestazioni di servizi consistenti nello svolgimento di corsi teorici e pratici finalizzati al rilascio della patente devono essere assoggettate ad Iva. Sono, quindi, da considerare superati i precedenti interventi dell’amministrazione finanziaria, con i quali le attività didattiche e formative di scuola guida erano state incluse tra le operazioni esenti: prendere la patente costerà il 22% in più, al netto di eventuali arrotondamenti. Ma ciò che più ha “irritato” gli operatori del settore (hanno già fatto una giornata di sciopero a metà settembre) è l’efficacia retroattiva attribuita alla decisione. Secondo il Fisco, per tutte le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini Iva (in pratica, gli ultimi cinque anni, dal 2014 in poi), dovrà essere emessa una nota di variazione in aumento, così come richiede la “legge Iva” ogni qual volta, dopo l’emissione della fattura, per qualsiasi motivo aumenta l’imponibile o l’imposta. Inoltre, andrà anche presentata una dichiarazione integrativa per ogni anno accertabile, nella quale, però, considerato il mutato regime Iva, si potrà anche detrarre l’imposta corrisposta sugli acquisti relativi all’attività esercitata, visto che questa è passata da esente a imponibile. In ogni caso, poiché l’operato dei soggetti coinvolti è “giustificato” da precedenti indicazioni della stessa amministrazione, la risoluzione precisa che, ferma restando la debenza del tributo, non saranno irrogate sanzioni né richiesti interessi per le prestazioni effettuate prima dell’emanazione della risoluzione (2 settembre 2019). Comunque sia, il versamento dell’Iva sulle operazioni degli ultimi cinque anni comporterebbe oneri finanziari significativi per i soggetti interessati, di fatto impossibilitati a recuperarla dalla clientela, per lo più privati consumatori che hanno pagato quanto pattuito in base ai listini vigenti all’epoca e dai quali è pressoché utopico esigere la cifra; si parla di un esborso non inferiore ai 100.000 euro per ciascuna autoscuola. Sembra, tuttavia, che il Governo stia già cercando una soluzione “ragionevole”, prevedendo l’applicabilità dell’Iva sulle prestazioni di scuola guida soltanto per il futuro. Probabilmente, sarà predisposta una norma ad hoc, da inserire nel primo provvedimento utile (quindi, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta dell’eventuale decreto legge) o, al più tardi, nella prossima legge di bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.