Scadenze fiscali Dicembre 2018

Lunedì 3 dicembre      

REGISTRO Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2018 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).               

Venerdì 7 dicembre     

ROTTAMAZIONE CARTELLE Chi ha aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017 (c.d. “rottamazione-bis”) ma non è riuscito a saldare le rate scadute a luglio, settembre ed ottobre 2018, può regolarizzare la propria posizione e rientrare automaticamente nei benefici previsti dalla nuova “rottamazione-ter”, ossia la ripartizione dell’importo residuo in dieci rate di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019, con applicazione di interessi nella misura dello 0,3% annuo. Le rate scadute della “rottamazione-bis” vanno pagate con i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione oppure presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

La scadenza riguarda anche i contribuenti che intendono avvalersi della nuova definizione agevolata delle liti pendenti relative a somme iscritte a ruolo che sono state oggetto di “rottamazione-bis”.

Lunedì 17 dicembre     

IMU e TASI – Ultimo giorno per effettuare il versamento del saldo dell’IMU e della TASI dovute per l’anno 2018 (vedi approfondimento all’interno della rivista).                

IVA MENSILE Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di novembre 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6011 (Iva mensile – novembre).              

RITENUTE Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).

I sostituti d’imposta devono versare anche l’acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nel 2018 (codice tributo 1712).

CONDOMINIO Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).          

Giovedì 20 dicembre   

CONDOMINIO Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute operate sui corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2018 per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 30 novembre 2018. Questi i codici tributo da indicare nel modello F24 per le ritenute a titolo di acconto, rispettivamente, dell’Irpef e dell’Ires dovuta dal percipiente: 1019 e 1020.

Giovedì 27 dicembre   

ACCONTO IVA I contribuenti Iva, soggetti agli obblighi di liquidazione mensile o trimestrale, devono versare, esclusivamente in via telematica, l’acconto Iva per il 2018. Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 6013 per i contribuenti mensili, 6035 per quelli trimestrali (vedi rubrica “il fisco si spiega”).

INTRASTAT Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di novembre (operatori con obbligo mensile).    

Lunedì 31 dicembre     

REGISTRO Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2018 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).

RAVVEDIMENTO BREVE ACCONTI 2018 Entro questa data si può regolarizzare l’omesso, tardivo o carente pagamento della seconda o unica rata dell’acconto 2018 relativo ad Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, Ivie, Ivafe, ecc., in scadenza il 30 novembre scorso. Oltre all’imposta, va pagata la sanzione ridotta all’1,5%, più gli interessi al tasso annuo dello 0,3%, calcolati dal 1° dicembre fino al giorno del pagamento. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 8901 (sanzione Irpef); 1989 (interessi per ravvedimento Irpef); 8918 (sanzione Ires); 1990 (interessi per ravvedimento Ires); 8907 (sanzione Irap); 1993 (interessi per ravvedimento Irap); 8913 (sanzione imposte sostitutive, da utilizzare anche per la cedolare secca); 1992 (interessi per ravvedimento imposte sostitutive, da utilizzare anche per la cedolare secca).          

EREDI: VERSAMENTO IMPOSTE Gli eredi delle persone decedute dopo il 28 febbraio 2018 che presentano le dichiarazioni fiscali per conto del de cuius devono versare entro oggi, senza alcuna maggiorazione, le imposte risultanti dai modelli Redditi, Irap ed Iva 2018.              

EREDI: MODELLO REDDITI CARTACEOGli eredi delle persone decedute tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2018 devono presentare, in formato cartaceo presso gli uffici postali, il modello Redditi 2018 (redditi 2017) per conto del de cuius.