Lavori condominiali: fuori dal quadro AC i compensi con ritenuta

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 67/E del 20 settembre 2018)

L’amministratore del condominio è esonerato dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello Redditi (ovvero del quadro K, in caso di utilizzo del 730) nelle ipotesi in cui, sulle somme pagate con bonifico all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia stata operata da parte degli intermediari (banche o Poste italiane) la prescritta ritenuta alla fonte dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sui redditi. Tali importi, infatti, sono già comunicati al Fisco tramite la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770, quadro SY). Inoltre, i dati dei bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione, sui quali vengono applicate le ritenute d’acconto, sono segnalati all’Amministrazione finanziaria anche attraverso un altro adempimento a carico degli istituti finanziari, veicolati attraverso il flusso telematico denominato “Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.
È la ragionevole precisazione dell’Agenzia delle entrate in merito all’adempimento dichiarativo cui sono tenuti gli amministratori di condominio che, annualmente, devono comunicare all’Anagrafe tributaria l’ammontare complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori (cognome e nome, data e luogo di nascita se persona fisica ovvero ragione o denominazione sociale se altro soggetto, codice fiscale, domicilio fiscale).
Il decreto attuativo di tale disposizione ha escluso dall’obbligo di comunicazione: i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas; i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte; con riferimento al singolo fornitore, i dati dei beni e servizi nel caso in cui l’importo complessivo degli acquisti effettuati nell’anno solare non superi 258 euro, Iva compresa.
Per consentire di effettuare l’adem­pimento, i modelli per le dichiarazioni dei redditi contengono un apposito quadro per la comunicazione dell’ammini­stratore del condominio (quadro AC nel modello Redditi, quadro K nel modello 730), composto da tre sezioni: nella prima devono essere indicati i dati necessari all’identificazione del condominio (codice fiscale ed eventuale denominazione), nella seconda i dati catastali dell’edificio su cui sono stati eseguiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto al “bonus ristrutturazioni”, nella terza le informazioni relative ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi. In quest’ultima sezione, dunque, non vanno più riportati i dati relativi ai pagamenti per i lavori edilizi sui quali è già stata operata la ritenuta d’acconto da parte della banca.
Probabilmente, il dubbio che ha portato alla necessità dell’interpretazione ufficiale da parte del Fisco nasceva dal fatto che, in queste circostanze, la ritenuta alla fonte viene operata dalla banca (o da Poste italiane Spa) e non dal condominio, circostanza che avrebbe invece fatto pacificamente rientrare la fattispecie nell’ambito dell’esclusione già contemplata dal decreto attuativo per le forniture che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenute alla fonte.