Da semplificato a forfetario: passaggio di regime possibile senza vincolo di permanenza

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018)

Chi, in possesso dei requisiti di accesso al regime forfetario, ha invece scelto di avvalersi del regime contabile semplificato per le imprese cosiddette minori (cioè con ricavi nell’anno precedente entro i 400.000 euro, se esercenti prestazioni di servizi, ovvero i 700.000 euro, se esercenti altre attività), non è costretto a permanere in quel regime per almeno tre anni, contrariamente a quanto sembra prescrivere la norma. Questo perché – ha spiegato l’amministrazione finanziaria – si tratta comunque di un regime naturale proprio dei contribuenti minori.
Inoltre, non rileva nemmeno l’altro potenziale vincolo triennale previsto per chi determina il reddito secondo il “criterio di cassa”, poiché si tratta, anche in questo caso, del regime naturale dei contribuenti in contabilità semplificata in presenza dell’opzione di cui all’articolo 18, comma 5, del Dpr n. 600/1973, secondo cui “Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti…”. Per l’Agenzia delle entrate, il vincolo triennale rileva solo per chi sceglie di rimanere nel regime semplificato e non anche per chi, in possesso dei necessari requisiti, accede al regime forfetario.
Sono i chiarimenti forniti ad una contribuente che, pur possedendo i requisiti per il regime forfettario, fin dal 2015 ha svolto l’attività di parrucchiera in regime di contabilità semplificata, senza mai esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva, ma semplicemente adottando un “comportamento concludente”. Dopo aver optato, nel 2017, per il regime semplificato ex articolo 18, comma 5, Dpr n. 600/1973, avrebbe intenzione di applicare il regime forfetario a partire dal 2018.
Sulla base di quanto visto in precedenza, le Entrate hanno affermato che la contribuente non deve scontare alcun vincolo triennale di permanenza prima di transitare dal regime semplificato a quello forfetario, potendosi avvalere di quest’ultimo già per l’anno d’imposta 2018.
In chiusura, una precisazione in merito all’esercizio dell’opzione. Secondo le vigenti disposizioni in materia (DPR n. 442/1997), l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono dal comportamento concludente del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili: la loro validità è subordinata solo alla concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. Tuttavia, il contribuente è tenuto a comunicare la scelta nella prima successiva dichiarazione annuale Iva. In ogni caso, l’opzione resta valida anche in caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, violazione per la quale è applicabile una sanzione da 250 a 2.000 euro.
Nel caso in esame, la contribuente, omettendo di segnalare l’opzione nella dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2015, ha commesso tale irregolarità: la circostanza, come detto, non ha effetti sull’efficacia del regime scelto, ma è sanzionabile. In proposito, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che è possibile rimediare tramite il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione della sanzione, la cui entità varia in funzione dell’intervallo temporale trascorso tra la commissione della violazione e la sua regolarizzazione.