Iper ammortamento: ok a micro opere murarie (se poco rilevanti)

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017)

L’amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti sull’iper ammortamento, la disciplina agevolativa introdotta dalla legge di bilancio 2017 per gli investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”:
l nella determinazione del costo rilevante ai fini dell’iper ammortamento rientrano anche gli oneri accessori di diretta imputazione (articolo 110, TUIR), compresi quelli relativi a piccole opere murarie necessarie per l’installazione di un macchinario presso l’azienda. Dal momento, però, che la norma esclude espressamente dall’ambito di applicazione dell’agevolazione le “costruzioni”, i costi per le piccole opere murarie si configurano come oneri accessori e rilevano ai fini dell’iper ammortamento solo se non presentano consistenza volumetrica apprezzabile e non assumono la natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale (i criteri per individuare la nozione sono nella circolare n. 2/2016);
l il costo della perizia giurata o dell’attestazione di conformità (richiesta per i beni di costo superiore a 500.000 euro) non rientra tra gli oneri accessori rilevanti ai fini della determinazione del costo degli investimenti agevolabili;
l gli accessori e le attrezzature assolutamente indispensabili per il funzionamento del macchinario e che ne costituiscono normale dotazione sono rilevanti agli effetti della disciplina agevolativa, ossia anche al loro costo è applicabile l’iper ammortamento. Tuttavia, considerata la difficoltà ad individuare in modo inequivocabile le attrezzature e gli accessori che costituiscono “normale dotazione” di un macchinario, l’Agenzia delle entrate ha fissato un limite quantitativo forfetario (pari al 5% del costo del bene principale) entro il quale si ritiene verificata la circostanza richiesta, cioè che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene costituiscono “normale dotazione” dello stesso. Le imprese possono comunque applicare l’iper ammortamento anche per l’importo eccedente il limite del 5%, con l’onere, però, di dimostrare, in sede di controllo, gli elementi a supporto di tale scelta.