Per gli atti ricevuti dal 1° gennaio, è elevata a 50.000 euro la soglia che richiede il reclamo/mediazione

(Agenzia delle entrate, circolare n. 30/E del 22 dicembre 2017)

Per gli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina del reclamo/mediazione si applica alle controversie di valore fino a 50.000 euro. È scattata, infatti, la norma contenuta nel decreto legge n. 50/2017, che ha innalzato a quell’importo, dai precedenti 20.000 euro, la soglia fino alla quale va seguita la procedura del reclamo/mediazione. Tale istituto ha lo scopo di prevenire ed evitare le liti fiscali, cercando di risolvere la questione in sede amministrativa.
In pratica, quando si presenta ricorso contro un atto impositivo nei consueti 60 giorni dalla notifica, il contribuente non deve costituirsi in giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale entro i successivi 30 giorni, ma scatta in automatico una fase amministrativa, della durata massima di 90 giorni, durante la quale sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione. Il ricorso, in altre parole, vale anche come reclamo e può contenere una proposta di mediazione, con rideterminazione della pretesa. Esaminato il ricorso, l’ufficio può accogliere il reclamo, anche solo in parte, oppure può rigettarlo o, ancora, può formulare una proposta di mediazione, eventualmente instaurando una fase di contraddittorio con il contribuente. Se la mediazione va a buon fine, le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo e gli importi “concordati” vanno pagati entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo (per intero o la prima di un massimo di otto rate trimestrali); se invece la procedura non raggiunge lo scopo, nei successivi 30 giorni il contribuente deve costituirsi in giudizio, depositando (o inviando) copia del ricorso presso la CTP (di fatto, quindi, per costituirsi, si hanno 120 giorni dalla notifica del ricorso).
In riferimento alla novità appena entrata in vigore, il Fisco ha fornito alcuni importanti chiarimenti:
l per quantificare il valore della controversia, bisogna tener conto della sola imposta, al netto di sanzioni e interessi. In caso di controversie che attengono la sola irrogazione di sanzioni, si guarda all’ammontare complessivo delle stesse;
l il valore della lite va determinato sulla base non dell’importo accertato, ma di quello contestato, con riferimento al singolo atto impugnato. Perciò, se il ricorso riguarda più tributi accertati con un unico atto, il valore è pari alla somma delle imposte oggetto di contestazione; se invece riguarda più atti (c.d. ricorso cumulativo), il valore della lite va calcolato in relazione a ciascun atto impugnato;
l per atti notificati dal 1° gennaio 2018 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a partire da quella data. Pertanto, se l’atto è stato spedito prima dell’1 gennaio ma è stato ricevuto dopo quella data, si applica la nuova norma, cioè si segue la procedura se il valore non supera 50.000 euro, non più 20.000;
l per quanto concerne il rifiuto tacito (c.d. silenzio-rifiuto) ad un’istanza di rimborso, si applica la nuova soglia se al 1° gennaio 2018 non sono ancora passati 90 giorni dalla presentazione della domanda;
l se la controversia riguarda il rifiuto (tacito o espresso) alla restituzione di tributi, il valore della lite corrisponde all’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori, ovvero, qualora l’istanza di rimborso concerna più periodi d’imposta, al tributo chiesto a rimborso per singola annualità.