Entro il 18 settembre vanno inviati i dati su liquidazioni e fatture

(Agenzia delle entrate, ris. nn. 87/E del 5 luglio, 104/E e 105/E del 28 luglio 2017)

Doppio appuntamento “comunicativo”, a metà mese, per i contribuenti titolari di partita Iva: sono chiamati a trasmettere in via telematica all’amministrazione finanziaria i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nei primi sei mesi dell’anno, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni (una sorta di nuovo spesometro), nonché i dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel secondo trimestre 2017. Si tratta di adempimenti introdotti, a partire da quest’anno, dal decreto fiscale collegato all’ultima legge di bilancio. Mentre per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è la seconda scadenza dell’anno (si veda sul numero di maggio l’approfondimento pubblicato in occasione del primo invio), per i dati delle fatture si tratta del debutto. Infatti, esclusivamente per il primo anno di applicazione, il “nuovo spesometro” prevede due sole trasmissioni semestrali (la seconda è fissata per il 28 febbraio 2018); dall’anno prossimo, a regime, le scadenze per i due adempimenti coincideranno: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre, 28 febbraio.
In vista dell’imminente appuntamento, l’Agenzia delle entrate, a luglio, ha diffuso alcuni documenti di prassi, fornendo, dopo quelli della circolare n. 1/2017 (vedi in questa stessa rubrica, sul numero di marzo), ulteriori chiarimenti sulla corretta compilazione della comunicazione “dati fattura”, sull’esonero per i produttori agricoli montani e sull’applicabilità del ravvedimento. Queste le principali precisazioni:
• la comunicazione per le fatture emesse deve contenere i dati riferiti a fatture con data coerente con il periodo di riferimento (ad es., in quella relativa al primo semestre 2017 vanno i dati delle fatture emesse dal 1° gennaio al 30 giugno 2017). Per le fatture ricevute, conta la data di registrazione;
• gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di registrare le fatture emesse nel trimestre successivo devono comunicare i dati facendo riferimento alla data di registrazione;
• per le bollette doganali, è obbligatorio compilare i campi “Identificativo paese” e “Identificativo fiscale” relativi al cedente/prestatore extracomunitario, anche se spesso i software contabili non ne prevedono la registrazione. In attesa che i programmi informatici vengano adattati e, comunque, solo per il periodo d’imposta 2017, questi dati possono non essere forniti (in ogni caso, i due campi devono essere valorizzati, rispettivamente, con la stringa “OO” e con una sequenza di undici “9”);
• le fatture di acquisto fuori campo Iva, se registrate, vanno trasmesse con il codice natura “N2”; così pure quelle ricevute da contribuenti forfetari o minimi. “N3”, invece, per le esportazioni effettuate da chi opera in regime del margine. Infine, gli acquisti intracomunitari viaggiano con il codice “N3”, se non imponibili, con l’“N4”, se esenti;
• se una stessa fattura contiene dati riferiti sia a cessioni di beni sia a prestazioni di servizi, per la compilazione del campo “Tipo documento” va adottato un criterio di “prevalenza” legato all’importo di cessioni e prestazioni. Pertanto, ad esempio, se l’ammontare delle cessioni di beni supera quello delle prestazioni di servizi, va utilizzato il valore “TD10 – Fattura per acquisto intracomunitario beni”;
• per individuare i soggetti che possono beneficiare dell’esonero dall’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute previsto a favore di chi si avvale del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, occorre fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola. In particolare, deve trattarsi di terreni: situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare (o rappresentati in particelle catastali che si trovano anche solo in parte a questa altitudine); compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale; appartenenti a comprensori di bonifica montana. L’esonero spetta a coloro che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane;
• per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, è prevista una sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Tali importi sono ridotti alla metà, se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria o se, in quello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Si applicano le regole ordinarie del ravvedimento, con possibilità di regolarizzare la violazione inviando la comunicazione inizialmente omessa/errata e pagando la sanzione ridotta in funzione del momento in cui si esegue il versamento;
• l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se l’invio è effettuato nei quindici giorni successivi alla scadenza o se, in quello stesso termine, avviene la trasmissione corretta dei dati. Anche in questo caso si può fare ravvedimento, tenendo però presente che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è un adempimento che, sebbene diverso e autonomo rispetto alla dichiarazione annuale, è comunque propedeutico a quest’ultima. Pertanto:
– se la regolarizzazione interviene prima di presentare la dichiarazione annuale Iva, la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata va comunque inviata;
– se la regolarizzazione avviene direttamente nella dichiarazione annuale Iva (o anche dopo la sua presentazione), non c’è obbligo di trasmettere la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata;
– se i dati omessi/errati nelle comunicazioni periodiche sono inviati/corretti con la dichiarazione annuale, si paga la sola sanzione per l’irregolarità relativa alle comunicazioni periodiche;
– se le violazioni non sono sanate con la dichiarazione annuale, per ravvedersi occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa e versare sia la sanzione per l’infedele dichiarazione annuale sia quella per la violazione commessa in sede di comunicazione periodica.