Possibile rinvio a fine luglio anche per il saldo Iva 2016. Interessi solo sul non compensato

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017)

Confermati, dall’amministrazione finanziaria, i chiarimenti in tema di saldo Iva forniti prima delle novità apportate dal “collegato fiscale” (DL n. 193/2016). Tale provvedimento normativo, tra le altre cose, ha reso obbligatoriamente “autonoma” la dichiarazione annuale Iva, eliminando la possibilità di presentarla all’interno del modello Unico che, proprio per questo, è stato ridenominato modello Redditi.
Se pacifico era l’ok alla facoltà, per tutti i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, di differire il saldo IVA – ordinariamente in scadenza il 16 marzo di ogni anno – fino al termine previsto per il pagamento delle imposte sui redditi (facoltà prima riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che presentavano la dichiarazione IVA all’interno di Unico), non altrettanto certi erano – nel silenzio della norma – alcuni aspetti collegati a tale slittamento.
Queste le precisazioni arrivate dall’Agenzia delle entrate:
• i soggetti “non solari”, cioè che ai fini delle imposte dirette hanno esercizio “a cavallo”, non coincidente con l’anno solare (si tratta, fondamentalmente, delle società di capitali), possono anch’essi spostare in avanti, fino al 30 giugno, il saldo annuale dell’IVA, aggiungendo all’imposta lo 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
• è possibile posticipare di ulteriori trenta giorni il termine di scadenza per il versamento del saldo IVA, incrementando la somma dovuta al 30 giugno (quindi, l’imposta + la maggiorazione dell’1,60%, pari allo 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo) di un altro 0,40% (nel 2017, poiché il 30 luglio cade di domenica, il termine slitta automaticamente al 31 luglio);
• in caso di utilizzo di crediti per compensare il saldo IVA nel modello F24, la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza ordinaria del 16 marzo si applica soltanto sulla parte di debito non compensata. Ne consegue che, in caso di compensazione totale, non è dovuta alcuna maggiorazione, anche se l’F24 è presentato in data successiva al 16 marzo;
• chi differisce il saldo IVA al 30 giugno, aggiungendo all’imposta la maggiorazione dell’1,60%, può scegliere di rateizzare la somma complessivamente dovuta a partire dal 30 giugno (sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile). In caso di ulteriore differimento al 31 luglio (pagando un altro 0,40%), la rateazione decorre da quest’ultima data;
• in caso di compensazione del saldo IVA con crediti disponibili (compresi quelli emergenti dalla dichiarazione dei redditi), la rateizzazione riguarda, ovviamente, il solo debito residuo.