Prestazioni sanitarie in farmacia: non sempre sono esenti dall’Iva. Aliquota piena per l’«autocontrollo»

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017)

Trattamento Iva delle prestazioni sanitarie rese all’interno delle farmacie e relativi obblighi di certificazione dei corrispettivi: sono gli argomenti affrontati dall’amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 60/2017. Prima di esaminare le diverse fattispecie, è stato ribadito il principio già espresso in precedenti documenti di prassi, anche sulla base di pronunce della Corte di giustizia europea: affinché tali operazioni possano essere considerate esenti dall’Iva (al pari delle prestazioni professionali dei medici), è necessaria la compresenza di due presupposti. Il primo riguarda la natura della prestazione, che deve essere riconducibile alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona; il secondo, invece, è di carattere soggettivo: la prestazione deve essere effettuata da un soggetto abilitato all’esercizio della professione, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
Ne consegue che sono qualificabili esenti da Iva:
• le prestazioni rese dalle farmacie tramite la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, qualora siano richieste dal medico o dal pediatra;
• le prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, se prescritti da medici o pediatri ed erogati “anche” avvalendosi di personale infermieristico (ad esempio: la misurazione della pressione arteriosa, della capacità polmonare, della quantità di ossigeno presente nel sangue, dell’attività cardiaca; l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia; l’impiego di defibrillatori, ecc.).
Al contrario, niente regime di esenzione, ma applicazione dell’Iva con l’aliquota ordinaria (attualmente, del 22%) per:
• le prestazioni rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, se eseguite direttamente dal paziente utilizzando le apparecchiature automatiche presenti nella farmacia e senza l’ausilio di un professionista sanitario, come test per glicemia, analisi delle urine, misurazione della pressione, ecc. (in questo caso, manca il requisito soggettivo, la prestazione non è resa da un professionista sanitario abilitato);
• il servizio – svolto in nome e per conto delle Asl – di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di riscossione delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro dei referti.
Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi a tali prestazioni, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le farmacie:
• non sono obbligate ad emettere fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione (al pari di qualsiasi altra impresa che opera in locali aperti al pubblico);
• possono emettere “scontrino parlante”, con indicazione di natura, qualità e quantità dei servizi prestati, nonché del codice fiscale del destinatario; in altre parole, la stessa modalità di certificazione in uso per l’acquisto dei medicinali.