Compensazioni: le nuove regole valgono dal 24 aprile

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017)

Il DL n. 50/2017 (“manovra correttiva”) ha indotto l’amministrazione finanziaria ad un intervento interpretativo ancor prima della sua conversione in legge, che dovrà avvenire nel corso di questo mese, al termine dell’iter parlamentare; in particolare, l’Agenzia delle entrate ha chiarito un paio di novità introdotte in materia di visto di conformità e di utilizzo in compensazione dei crediti tributari.
Il decreto, infatti, ha abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite massimo di crediti compensabili tramite modello F24 senza apposizione, da parte dei soggetti abilitati, del visto di conformità sulla dichiarazione da cui quei crediti emergono. In caso di inosservanza dell’obbligo, è previsto il recupero delle somme indebitamente utilizzate tramite specifico atto di contestazione, con addebito di interessi e sanzioni, atto che – a sua volta – non è possibile pagare compensando con eventuali crediti vantati.
Inoltre, per i titolari di partita Iva, è stato stabilito che tutti i modelli F24 contenenti compensazioni orizzontali (cioè tra tributi diversi) di crediti derivanti da imposte sui redditi (Ires/Irpef) e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, Irap e Iva, qualsiasi sia l’importo, devono viaggiare esclusivamente attraverso i canali telematici delle Entrate; cioè, non sono più utilizzabili, in alternativa ad Entratel e Fisconline, i servizi di home banking messi a disposizione da banche, Poste italiane Spa, agenti della riscossione e altri intermediari finanziari.
Poiché la norma non dà alcuna indicazione specifica sulla decorrenza temporale delle novità, le Entrate hanno fornito i seguenti chiarimenti, fondati sul principio che le nuove disposizioni trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore, cioè dal 24 aprile in poi:
• per le dichiarazioni presentate fino al 23 aprile (ad esempio, il modello IVA 2017, che andava trasmesso entro il 28 febbraio), valgono le regole precedenti, per cui sono valide le compensazioni effettuate senza visto fino a 15.000 euro;
• sono ugualmente valide le compensazioni che, seppur effettuate dal 24 aprile, utilizzano crediti risultanti da dichiarazioni trasmesse precedentemente senza visto per importi fino a 15.000 euro;
• per le dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile, si applica il nuovo limite, per cui le compensazioni saranno ammesse senza visto sulla dichiarazione solo fino all’importo di 5.000 euro;
• per i titolari di partita Iva, è scattato dal 24 aprile l’obbligo di far transitare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate tutti i modelli F24 contenenti compensazioni di crediti. Tuttavia, considerati i tempi tecnici necessari per adeguare le procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio di Entratel o Fisconline, è scattato successivamente, dal 1° giugno.
Sempre in materia di F24 telematici, va segnalata anche l’importante puntualizzazione fornita dall’Agenzia delle entrate in occasione di un Forum organizzato dai Consulenti del lavoro, non ancora però ufficializzata in un documento di prassi amministrativa, cioè in una circolare o una risoluzione (in realtà, considerato che il DL è ancora all’esame del Parlamento, potrebbe anche essere modificato direttamente il testo della norma): l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di avvalersi dei soli canali telematici delle Entrate per gli F24 che espongono crediti fiscali non vale per le deleghe di pagamento con crediti relativi al cosiddetto “bonus Renzi” (80 euro mensili) e quelli generati dai rimborsi corrisposti ai dipendenti a seguito della liquidazione dei modelli 730. In tali circostanze, sempreché non siano presenti anche altre tipologie di crediti, i sostituti d’imposta potranno trasmettere gli F24 anche tramite gli usuali servizi di home banking, in quanto, nelle due fattispecie, si tratta di recuperare somme anticipate a favore dei lavoratori dipendenti, e non di veri e propri crediti d’imposta.