Scadenze fiscali maggio 2017

Martedì 2 maggio

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° aprile 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).

Martedì 16 maggio

RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).

INAIL CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).

INAIL IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di aprile 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6004 (Iva mensile – aprile).

INAIL IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al primo trimestre 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6031 (Iva trimestrale – 1° trimestre).

INAIL IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la terza rata dell’Iva relativa al 2016, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, che andava presentata entro il mese di febbraio. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).

Giovedì 25 maggio

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie (cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e/o ricevute) effettuate nel mese precedente.

Lunedì 29 maggio

RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE IVA – È l’ultimo giorno utile per regolarizzare l’omessa presentazione, entro il 28 febbraio scorso, della dichiarazione annuale Iva 2017 (periodo di imposta 2016). Per perfezionare il ravvedimento, occorre trasmettere il modello in via telematica e versare la sanzione ridotta a 25 euro. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 8911.

Mercoledì 31 maggio

LIQUIDAZIONE IVA – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relative ai primi tre mesi del 2017.

INAIL REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° maggio 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).

INAIL BOLLO AUTO – È l’ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto ad aprile 2017. Il pagamento può essere effettuato presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, va pagata anche l’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt oltre i 185; va utilizzato il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364.