Bonus energetico: via libera all’utilizzo da parte della ditta che lo compra

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 47/E del 10 aprile 2017)

Dal 10 aprile scorso, le imprese che hanno eseguito interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, accettando come parte del corrispettivo per i beni e i servizi forniti il credito d’imposta corrispondente alla detrazione del 65% riconosciuta ai singoli condomini, possono sfruttare quegli importi per pagare, con F24, qualsiasi debito fiscale. L’Agenzia delle entrate, infatti, ha finalmente dato alla luce lo specifico codice tributo “6876” per effettuare le opportune compensazioni.

Tutto discende dalla disposizione contenuta nella legge di stabilità 2016 che, per favorire i contribuenti collocati nella c.d. no tax area (ossia, che risultavano incapienti nel 2015), ha riconosciuto loro la possibilità di cedere – ai fornitori che hanno effettuato gli interventi – il bonus energetico del 65% per le spese sostenute nel 2016 per lavori condominiali.

La volontà di cedere il credito deve risultare da delibera assembleare o da apposita comunicazione inviata al condominio; questo aveva l’onere di trasmetterla ai fornitori i quali, comunque, erano liberi di accettarla o meno.

In caso di risposta affermativa, il credito è utilizzabile dalle ditte fornitrici, in compensazione, in dieci quote annuali di pari importo, cioè con la stessa tempistica con cui il condomino cedente avrebbe fruito, nella dichiarazione dei redditi, della sua detrazione. I modelli F24 dei fornitori devono viaggiare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Per completezza, ricordiamo che la legge di bilancio 2017, sempre a proposito di interventi su parti comuni condominiali, ha individuato altre fattispecie in relazione alle quali i beneficiari (non più necessariamente incapienti), anziché fruire della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o anche ad altri soggetti privati. Tuttavia, tali disposizioni, al momento, sono ancora semplicemente degli “annunci”: dei relativi provvedimenti attuativi delle Entrate, “da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore” della legge di bilancio (cioè dal 1° gennaio 2017), non v’è ancora alcuna traccia.