Omesso F24 con saldo zero: come calcolare la sanzione quando si fa ravvedimento

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017)

Come ci siamo spesso premurati di ricordare, il modello F24 deve essere sempre presentato, anche quando, per effetto dell’utilizzo in compensazione di crediti, il saldo finale risulta pari a zero (articolo 19, comma 3, DLGS n. 241/1997): ciò, infatti, consente la corretta ripartizione delle somme versate tra i diversi enti che ne sono destinatari nonché, all’am­ministrazione finanziaria, di effettuare controlli sull’effettiva “esistenza” dei crediti sfruttati. Per il mancato rispetto di tale norma, cioè per l’omessa presentazione del modello F24 a zero, è prevista una sanzione amministrativa di 100 euro, dimezzata a 50 euro se l’adempimento viene effettuato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi.

Si tratta di una violazione tributaria che, comunque, può essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso, cioè presentando – seppur in ritardo – la delega di pagamento inizialmente omessa e versando, per la tardività, la sanzione in misura ridotta proprio per effetto del ricorso all’istituto “perdonistico”.

A tal proposito, le Entrate indicano come calcolare la riduzione a seconda del momento in cui si pone rimedio alla irregolarità. In particolare, per il ravvedimento effettuato nei 90 giorni dalla scadenza (circostanza che comporta la riduzione della sanzione ad 1/9), bisogna partire dalla sanzione base di:

• 50 euro, se l’F24 a zero è presentato entro cinque giorni lavorativi (5,56 euro);

• 100 euro, se l’F24 è presentato con ritardo oltre i cinque giorni ma non i novanta (11,11 euro).

Superati i 90 giorni, occorre far sempre riferimento alla sanzione di 100 euro. Pertanto, sono dovuti:

• 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 a saldo zero è presentato entro un anno dalla scadenza;

• 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 a saldo zero è presentato entro due anni dalla scadenza;

• 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 a saldo zero è presentato oltre due anni dalla scadenza;

• 20 euro (1/5 di 100 euro), se si rimedia dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione.

Siccome le sanzioni sono ora espresse in euro, non si applica più la regola del troncamento dei decimali valida per gli importi espressi in lire: le sanzioni ridotte si arrotondano al centesimo di euro.