Trasmissione telematica anche delle fatture di poco conto

(Agenzia delle entrate, circolare n. 1/E del 7/2/2017 e risposte fornite alla stampa specializzata)

L’amministrazione finanziaria è intervenuta per fornire chiarimenti sulle modalità di invio delle fatture da parte dei soggetti che, entro il prossimo 31 marzo, opteranno per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni (art. 1, co. 3, Dlgs n. 127/2015). Le stesse modalità dovranno essere seguite anche da coloro che, pur non esercitando l’opzione, saranno in pratica tenuti allo stesso adempimento in applicazione della norma contenuta nel collegato fiscale (art. 4, Dl n. 193/2016) che, nel revisionare la disciplina dello spesometro, ha imposto ai soggetti Iva l’obbligo di comunicare, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati delle fatture emesse e ricevute (quest’ultime, se registrate).

Considerato che, a conti fatti, si tratta del medesimo adempimento, da effettuare con le stesse modalità, è di tutta evidenza che, anziché “sottostare” al “nuovo spesometro”, conviene esercitare l’opzione (valida almeno per un quinquennio) dal momento che l’adesione a tale regime comporta alcuni effetti premiali: oltre a quelle del “nuovo spesometro”, non vanno inviate le comunicazioni dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio né quelle delle avvenute registrazioni delle operazioni con San Marino né, ancora, i modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea; i rimborsi Iva da ricevere vengono liquidati in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale; i termini di decadenza degli accertamenti (Iva e imposte dirette) sono ridotti di due anni, sempre che i pagamenti, ricevuti ed effettuati, siano tracciabili nei modi stabiliti da un decreto ministeriale (non ancora emanato).

Tornando alla circolare, vediamo quali sono le più importanti precisazioni fatte dal Fisco:

• per il 2017, primo anno di attuazione della norma, l’opzione, ordinariamente esercitabile entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati, potrà essere espressa, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fino al 31 marzo 2017, direttamente dal contribuente o da un intermediario delegato;

• non vi è obbligo di comunicare le fatture elettroniche (emesse o ricevute) veicolate tramite il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate, che può acquisirne i dati automaticamente;

• le informazioni da trasmettere riguardano: le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese, quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi), le fatture ricevute e le bollette doganali registrate, le note di variazione;

• non vanno comunicato dati contenuti in altri documenti (scontrini, ricevute, schede carburante);

• la regola secondo cui le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute vale anche per quelle di importo inferiore a 300 euro, per le quali la registrazione può avvenire in via facoltativa attraverso un documento riepilogativo. Pertanto, anche per tali fatture è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura, a prescindere dalla modalità di registrazione;

• il dato “Natura” va inserito solo se il fornitore ha indicato in fattura, in luogo dell’imposta, una specifica annotazione per identificare la natura dell’operazione o il motivo della non esposizione dell’Iva (ad es., per le operazioni esenti, come le prestazioni mediche, va indicata la sigla “N4 – esente”; per quelle soggette a reverse charge, come le cessioni di rottami, la sigla “N6 – inversione contabile” );

• se nella bolletta doganale non sono presenti i dati del cedente, vanno indicati i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.

Inoltre, con riferimento al “nuovo spesometro”, è stato puntualizzato che:

• gli agricoltori con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, se operanti in zone montane (sono quelle oltre i 700 metri sul livello del mare), sono esonerati del tutto dall’obbligo della comunicazione, mentre se operano in zone diverse devono comunicare i soli dati delle operazioni “attive”, cioè quelli delle autofatture emesse dai cessionari (una copia di esse, infatti, è consegnata al produttore agricolo);

• i soggetti che applicano il regime forfetario per professionisti e imprese “di dimensioni ridotte” e quelli che nel 2015 si sono avvalsi del regime dei “nuovi minimi” mantenendolo fino alla scadenza, già esonerati da tutti gli adempimenti Iva, non sono tenuti neanche all’invio dei dati delle fatture.