Cessazione dell’attività: l’omessa comunicazione non è più sanzionabile

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 7/E del 19 gennaio 2017)

L’Agenzia delle entrate ha mandato in pensione il codice tributo “8120”, che andava indicato nel modello F24 per pagare la sanzione dovuta in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di un’attività. Questo, a seguito della novità introdotta dal DL n. 193/2016 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2017), che ha decretato la cancellazione della pena pecuniaria (da 500 a 2.000 euro) prima inflitta a chi, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, non comunicava al Fisco la chiusura della partita Iva attraverso lo specifico modello AA9 (persone fisiche) o AA7 (persone giuridiche). La normativa precedente, per l’omessa presentazione della dichiarazione di fine attività, disponeva l’immediata iscrizione a ruolo della relativa sanzione, a meno che il contribuente non provvedesse al pagamento bonario (un terzo della misura minima) entro 30 giorni dal ricevimento di apposito invito.
L’obbligo di segnalare la cessazione dell’attività resta in piedi, ma il suo mancato assolvimento non

comporta più l’applicazione di sanzioni. È ora previsto che l’Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni in suo possesso, chiuda d’ufficio la posizione dei contribuenti cronicamente “inattivi” ossia di coloro che, pur in possesso della partita Iva, risultano non aver effettuato operazioni nell’ambito dell’attività d’impresa, professionale o artistica nelle tre annualità precedenti. I criteri e le modalità attuative della nuova disposizione saranno definiti da un prossimo provvedimento delle Entrate, che dovrà prevedere “forme di comunicazione preventiva ai contribuenti”; in altre parole, l’amministrazione finanziaria, prima di cessare d’imperio la partita Iva, dovrà in qualche modo allertare il diretto interessato.

La soppressione della sanzione vale non solo per le irregolarità commesse a partire dal 3 dicembre scorso (data di entrata in vigore della legge di conversione del collegato fiscale) ma, in base al principio della “abolitio criminis” (nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce violazione punibile), anche per tutte quelle compiute precedentemente; l’unico limite è rappresentato dall’avvenuto pagamento della sanzione sulla base di provvedimenti divenuti definitivi, in quanto, in tali circostanze, non è ammessa la restituzione delle somme pagate.