Prima casa venduta nei 5 anni: salvi i benefici, se si costruisce un’altra su terreno già posseduto

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2017)

Non si decade dalle agevolazioni fruite in occasione dell’acquisto della “prima casa” se, dopo aver ceduto l’immobile quando ancora non sono trascorsi cinque anni, entro un anno si realizza un nuovo fabbricato destinato a propria abitazione principale su un terreno già di proprietà al momento della vendita dell’appartamento. La precisazione è dell’Agenzia delle entrate, finalmente allineatasi ad un consolidato orientamento della Corte di cassazione.
Ricordiamo che, in base alle norme contenute nel DPR n. 131/1986 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”), in caso di trasferimento infraquinquennale dell’immobile acquistato con i suddetti benefici, l’agevolazione viene meno, con conseguente recupero della maggiore imposta e con applicazione di una sanzione pari al 30% della differenza d’imposta dovuta. Tuttavia, non c’è decadenza, se il contribuente, entro un anno dalla cessione dell’immobile, ne acquista un altro da adibire a propria abitazione principale.

In passato, con un’interpretazione estensiva, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che non si decade dal beneficio anche se, entro un anno, si acquista un terreno e vi si costruisce la nuova abitazione principale; a tal fine, non serve che entro l’anno il fabbricato risulti ultimato, ma è sufficiente che lo stesso abbia acquisito rilevanza dal punto di vista urbanistico, cioè che esista almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e che la copertura sia stata completata.

La Corte suprema si è poi spinta più in là, stabilendo che non c’è decadenza, non solo quando si compra un terreno e vi si edifica sopra (così come riconosciuto dal Fisco), ma anche quando si costruisce un nuovo immobile, da adibire a propria abitazione principale, su un terreno già posseduto. Tale principio, affermato in una sentenza di fine 2015, è stato successivamente ribadito e rafforzato dalla Cassazione in più di una pronuncia. In buona sostanza, a prescindere dall’epoca di acquisto del terreno (anteriore o posteriore alla cessione del primo immobile adibito a “prima casa”), ciò che conta per evitare la decadenza dai benefici “prima casa” è che il contribuente, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell’immobile, realizzi su un proprio terreno un fabbricato classificabile in una categoria catastale diversa da quelle di maggior prestigio (A/1, A/8 e A/9) e lo adibisca effettivamente a propria abitazione principale. L’Agenzia ne ha preso atto e si è adeguata.