Acquisto garage pertinenziale: ok al bonus ristrutturazioni anche se si paga con assegni

(Agenzia delle entrate, circolare n. 43/E del 18 novembre 2016)

Se il pagamento per l’acquisto di un box auto pertinenziale avviene con assegni e non con bonifico bancario o postale si ha ugualmente diritto alla detrazione Irpef del 50% dei costi di realizzazione, purché il venditore attesti, con una dichiarazione sostitutiva, che ha registrato in contabilità il corrispettivo ricevuto, affinché concorra alla determinazione del reddito da assoggettare a tassazione.
Dopo anni di assoluta rigidità in ordine alla necessità che le spese ammesse al bonus ristrutturazioni fossero pagate con bonifico, l’amministrazione finanziaria mostra un primo cedimento, dando il via libero all’acquisto del box auto con assegni. Ricordiamo, infatti, che tra gli interventi agevolabili con la detrazione – attualmente al 50% – per il recupero del patrimonio edilizio rientrano pure quelli per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali e che il bonus spetta anche per l’acquisto di tali beni, limitatamente però ai costi di realizzo, come attestati dal costruttore.
È il regolamento che disciplina l’age­volazione (DM n. 41/1998) a stabilire le modalità di pagamento delle spese detraibili. Deve avvenire mediante bonifico bancario, con indicazione di: causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva o codice fiscale del destinatario degli importo; inoltre, è espressamente previsto che la detrazione non spetta per i pagamenti fatti con modalità diverse. Sul punto, fino ad oggi, l’Agenzia delle entrate era stata irremovibile, a maggior ragione dopo l’entrata in vigore, nel 2010, della norma che ha introdotto l’obbligo, per le banche e Poste italiane, di operare una ritenuta di acconto (attualmente, dell’8%) sulle somme trasferite per pagare interventi di ristrutturazione o finalizzati al risparmio energetico, disposizione che ha reso ancor più indispensabile l’utilizzo del bonifico. Tant’è che, nella risoluzione n. 55/2012, in riferimento all’ipotesi di non corretta compilazione del bonifico che impedisca l’effettuazione della ritenuta, era stata esclusa la possibilità di godere della detrazione, a meno che il pagamento tramite bonifico non venisse ripetuto correttamente.
Adesso, invece, in maniera del tutto inaspettata (anche perché, con un documento amministrativo, vengono scavalcate due disposizioni normative tuttora vigenti), viene affermato che la fruizione del beneficio fiscale non è preclusa se è comunque soddisfatta la finalità della norma, cioè tassare correttamente il reddito derivante dall’esecuzione degli interventi.
In particolare, per il caso rappresentato, risposta ad un interpello (box auto pertinenziale acquistato non con bonifico), la detrazione viene riconosciuta a condizione, però, che il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione dei costi di realizzo del box, una autodichiarazione attestante che le somme ricevute sono state correttamente messe in contabilità ai fini della loro concorrenza al reddito dell’impresa (a nostro avviso, si tratta di concetti “scontati”, impliciti nell’emissione della fattura al cliente; perché, dunque, richiedere un ulteriore pezzo di carta che, comunque, lascia disattesa la prescrizione normativa sull’obbligo della ritenuta d’acconto e, in ogni caso, non dà la garanzia assoluta che gli importi incassati dalla ditta saranno correttamente dichiarati?).
Benché la chance del pagamento tramite assegni sembri essere limitata al solo acquisto del box auto, la stessa circolare dà l’ok anche alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico in caso di bonifico incompleto, cioè compilato in modo tale da non consentire la prescritta ritenuta. Anche in tale ipotesi, secondo l’Agenzia delle entrate, si può rimediare procurandosi una dichiarazione sostitutiva dell’impresa che ha eseguito i lavori, in cui la stessa attesta di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità per farle concorrere alla corretta determinazione del proprio reddito.
Ma questa soluzione – ci viene da chiedere – non si può applicare anche nel caso in cui si dovesse pagare i lavori di ristrutturazione o per il risparmio energetico con assegni o, addirittura, in contanti? Emergono troppi dubbi e interrogativi dall’esame della circolare. Siamo convinti che presto l’amministrazione finanziaria debba nuovamente tornare sull’argomento…