Scadenze fiscali novembre 2016

Giovedì 10 novembre

730 INTEGRATIVO – CAF e professionisti abilitati, entro questa data, devono: consegnare al lavoratore dipendente o al pensionato copia del modello 730/2016 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo; comunicare al sostituto d’imposta il risultato finale della dichiarazione; trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative.
Mercoledì 16 novembre
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese precedente. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6010 (Iva mensile – ottobre).
IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al trimestre luglio-settembre. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6033 (Iva trimestrale – 3° trimestre).
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la nona rata dell’Iva relativa al 2015, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Invece, per chi ha deciso di presentare la dichiarazione “incorporata” in Unico e di versare l’Iva alle stesse scadenze previste per le imposte risultanti da quel modello, maggiorandola dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2016-16/6/2016, si tratta: della sesta rata – con interessi dell’1,65% – per chi ha pagato la prima entro il 16 giugno; della quinta rata – con interessi dell’1,30% – per chi ha pagato la prima entro il 18 luglio aggiungendo un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%; della sesta rata – con interessi dell’1,43% – per i contribuenti interessati dagli studi di settore che hanno pagato la prima entro il 6 luglio; della quarta rata – con interessi dello 0,93% – per i contribuenti interessati dagli studi di settore che hanno pagato la prima entro il 22 agosto aggiungendo un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con gli interessi dell’1,65% – la sesta rata delle imposte risultanti dai modelli Unico (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2016, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno. Si tratta invece della quinta rata – con gli interessi dell’1,30% – per chi ha provveduto alla prima entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Per i contribuenti interessati dagli studi di settore, si tratta: della sesta rata – con interessi dell’1,43% – se hanno pagato la prima entro il 6 luglio; della seconda rata – con interessi dello 0,93% – se hanno pagato la prima entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i seguenti codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).
RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1004 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro); 1038 (provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio); 1040 (redditi di lavoro autonomo, utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno, indennità per cessazione del rapporto di agenzia, perdita di avviamento commerciale); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).

Venerdì 25 novembre

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie (cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e/o ricevute) effettuate nel mese precedente (operatori mensili).

Mercoledì 30 novembre

ACCONTI IMPOSTE 2016 – Scade il termine per pagare, senza sanzioni ed interessi, la seconda o unica rata di acconto delle imposte risultanti dai modelli Unico ed Irap 2016. Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 4034 (Irpef); 2002 (Ires); 3813 (Irap); 1794 (imposta sostitutiva regime dei minimi); 1791 (imposta sostitutiva regime forfetario); 4045 (Ivie); 4048 (Ivafe); 1841 (cedolare secca sui canoni abitativi).
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con gli interessi dell’1,81% – la settima rata delle imposte risultanti dal modello Unico 2016 (compresa la cedolare secca sui canoni abitativi), dovute dai contribuenti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno. Si tratta invece della sesta rata – con gli interessi dell’1,45% – per chi ha provveduto alla prima entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Per i contribuenti interessati dagli studi di settore, si tratta: della sesta rata – con interessi dell’1,59% – se hanno pagato la prima entro il 6 luglio; della quinta rata – con interessi dell’1,08% – se hanno pagato la prima entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i seguenti codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2016 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga).
ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI – Ultimo giorno per il versamento del 60% dell’imposta sostitutiva applicata, nella misura dell’8%, sulla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’adempimento riguarda chi, al 31 ottobre 2015, era imprenditore individuale e ha conservato tale qualifica fino al 1° gennaio 2016 e che, entro il 31 maggio 2016, ha optato per l’esclusione dal patrimonio dell’impresa dei beni immobili strumentali posseduti, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016. Il versamento va effettuato indicando nel modello F24 il codice tributo 1127.