Dichiarazioni dei redditi 2016: per i dati dei contratti locativi vanno bene le vecchie modalità

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 31/E del 27 aprile 2016)

Nelle dichiarazioni dei redditi modelli 730/2016 ed UNICO PF 2016, le informazioni sui contratti di locazione possono essere inserite alla vecchia maniera, cioè riportandone gli estremi di registrazione (data, serie, numero e codice ufficio), e non necessariamente secondo le nuove modalità indicate dalle istruzioni dei modelli, ossia scrivendone – quando presente – il codice identificativo. La soluzione è stata adottata dall’Agenzia delle entrate in considerazione delle difficoltà, rappresentate dagli operatori professionali, legate al reperimento del codice identificativo, soprattutto per i contratti più datati.
Ricordiamo che l’obbligo di specificare in dichiarazione i dati dei contratti di locazione non è generalizzato, ma riguarda esclusivamente i casi di opzione per il regime della cedolare secca e quelli per i quali è previsto un abbattimento del reddito imponibile del 30%, ossia i contratti a “canone concordato” relativi a fabbricati situati in comuni ad alta densità abitativa oppure affittati, in Abruzzo, a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2009 e le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili. In tali circostanze, da quest’anno, sia nel 730 che in UNICO, nell’apposita sezione II del quadro (B o RB) riservato ai redditi dei fabbricati, va compilata la nuova colonna 7 (“codice identificativo del contratto”) in luogo delle colonne da 3 a 6 (“estremi di registrazione del contratto”), utilizzate fino allo scorso anno; queste ultime – precisano le istruzioni – riguardano i soli casi in cui il contratto di locazione è stato registrato presso l’ufficio delle Entrate (cioè non telematicamente) e nella copia della richiesta di registrazione restituita dall’ufficio non risulta indicato il codice identificativo del contratto.
Tuttavia, con la risoluzione 31/2016, l’amministrazione fiscale ha puntualizzato che, per quest’anno, l’indicazione del codice identificativo del contratto di locazione è ancora una facoltà e non un obbligo, cosicché si può usare la stessa modalità operativa del 2015, riportando cioè gli estremi di registrazione.
Inoltre, va segnalato che l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione sul proprio sito internet un’applicazione che consente di reperire il codice identificativo del contratto fornendo alcuni dati della registrazione (codice fiscale, ufficio, serie, numero ed eventuale sottonumero); per arrivarci, dalla home page di www.agenziaentrate.it bisogna seguire il percorso Servizi online ® Servizi fiscali ® Servizi fiscali senza registrazione ® Ricerca codice identificativo del contratto di locazione.