Dal Fisco ancora chiarimenti sugli oneri detraibili

(Agenzia delle entrate, circolare n. 18/E del 6 maggio 2016)

Come di consueto, in prossimità della dichiarazione dei redditi, l’amministrazione finanziaria ha fornito precisazioni e interpretazioni in merito alla possibilità di detrarre o meno dall’IRPEF (e in che modo) determinati oneri e spese sostenuti dai contribuenti. I chiarimenti raccolti nella circolare n. 18/2016 – e di seguito sintetizzati – sono le risposte dell’Agenzia delle entrate a quesiti dei CAF su alcune questioni particolari.

 

Le spese per la mensa scolastica sono detraibili anche quando il servizio è erogato da un soggetto diverso dalla scuola (ad esempio, il Comune o una ditta esterna).

La spesa può essere documentata tramite ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestato al fornitore del servizio. Nella causale vanno riportate l’indicazione del servizio mensa, la scuola frequentata, le generalità dell’alunno. Per i pagamenti con altre modalità (contanti, bancomat, acquisto di buoni mensa), è sufficiente un’attesta­zione – in carta libera – rilasciata da chi ha ricevuto le somme, che certifichi l’importo della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno.

ATTENZIONE: per l’anno 2015, se la documentazione è incompleta, lo stesso contribuente può integrarla con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola.

La detrazione spetta all’intestatario del documento; se quest’ultimo è intestato al figlio, il beneficio va suddiviso tra i genitori al 50%, con possibilità, comunque, di indicare sul documento stesso una diversa ripartizione dell’onere.

Per detrarre le spese universitarie all’estero, occorre riferirsi, per il 2015, al DM n. 288/2016, che ha fissato gli importi massimi per gli atenei non statali, diversificandoli per area disciplinare e area geografica in cui ha sede il corso di studi (agli importi indicati in tabella va aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio universitario).

Area disciplinare Nord Centro Sud e Isole
Medica 3.700 2.900 1.800
Sanitaria 2.600 2.200 1.600
Scientifico-tecnologica 3.500 2.400 1.600
Umanistico-sociale 2.800 2.300 1.500

Per le università estere, invece, come zona geografica bisogna considerare quella in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

Infine, per i corsi di laurea in teologia presso le università pontificie, va fatto riferimento all’area “Umanistico-sociale” nella zona in cui si svolge il corso (se è presso lo Stato Città del Vaticano, si applica quanto previsto per l’area “Centro”).

Relativamente ai corsi di laurea svolti dalle università telematiche, per individuare l’area geografica, va fatto riferimento alla regione in cui ha sede legale l’università.

 

Le prestazioni di dermopigmentazione (ad esempio, di ciglia e sopracciglia per rimediare ai danni estetici provocati dall’alopecia) sono detraibili a condizione che:

– il contribuente possieda una certificazione medica da cui risulti che l’intervento è finalizzato a correggere gli effetti della patologia sofferta;

– la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e risulti che la prestazione è resa da personale medico.

Le prestazioni di crioconservazione degli embrioni sono detraibili se rese nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell’individuo e nei casi in cui vi sia un rischio importante di perderla (patologie tumorali, chemioterapia, radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche). La fattura deve essere emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.

Se rese all’estero, sono detraibili solo se eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura autorizzata nel Paese estero o da un medico specializzato italiano. Se la documentazione è in lingua originale, occorre la traduzione in italiano (per inglese, francese, tedesco o spagnolo, può sottoscriverla lo stesso contribuente).

Le stesse regole valgono anche per le prestazioni all’estero di crioconservazione degli ovociti e di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo, sempre nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita.

 

In caso di condomìni ed edifici polifunzionali riforniti da un sistema centralizzato, sono detraibili le spese per installare – obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2016 – sistemi di contabilizzazione dei consumi di calore individuali. In particolare:

– se l’operazione è concomitante alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti a bassa dispersione, spetta la detrazione prevista per la riqualificazione energetica (attualmente al 65%, per una detrazione massima di 30.000 euro);

– se l’installazione avviene senza contemporanea sostituzione dell’impianto esistente o quest’ultimo è sostituito con altro che non ha le caratteristiche tecniche per fruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le spese danno diritto all’ordinario bonus ristrutturazioni (attualmente, al 50%).

 

In caso di lavori di ristrutturazione effettuati, su un immobile di proprietà del figlio, dal genitore comodatario, che muore prima di aver fruito per intero della relativa detrazione, il figlio – erede – può sfruttare le rate residue, anche se l’immobile non rientra nell’asse ereditario, in quanto già di sua proprietà. Occorre però che ne abbia la detenzione materiale e diretta, cioè non lo conceda in locazione o in comodato.