Bonus mobili per giovani coppie anche con casa comprata nel 2015. Non obbligatorio il “bonifico parlante”

(Agenzia delle entrate, circolare n. 7/E del 31 marzo 2016)

L’amministrazione finanziaria ha fornito i chiarimenti circa la fruizione del c.d. “bonus mobili per giovani coppie”, la nuova agevolazione introdotta dall’articolo 1, comma 75, della legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) a favore delle coppie, in cui almeno uno dei due componenti non ha più di 35 anni, le quali, comprato un immobile da adibire a propria abitazione principale, provvedono ad arredarlo. Il beneficio consiste in una detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili (non anche di grandi elettrodomestici, come invece previsto per l’ordinario “bonus mobili”), da calcolare su un importo massimo di 16.000 euro e da ripartire in dieci quote annuali costanti.
Relativamente ai soggetti ammessi al bonus, è stato precisato che:
● occorre essere una coppia coniugata, a prescindere dalla data in cui è avvenuto il matrimonio (ciò che conta è risultare sposati nel 2016), oppure una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni, condizione che va attestata dall’iscrizione nello stesso stato di famiglia o tramite autocertificazione;
● il requisito del non superamento dei 35 anni da parte di almeno uno dei due si considera soddisfatto anche se quell’età è raggiunta nel 2016, indipendentemente dal giorno in cui ciò accade;
● l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia può essere fatto sia a titolo oneroso che gratuito e tanto da entrambi i coniugi o conviventi quanto da uno solo di essi (in quest’ultimo caso, a comprare dev’essere chi non ha superato i 35 anni). L’acquisto della casa, affinché possa aprire le porte al “bonus mobili”, deve concludersi nel 2016 o essere avvenuto nel 2015. La sua destinazione ad abitazione principale della “giovane coppia” si deve concretizzare, nel secondo caso, entro il 31 dicembre 2016; invece, per gli immobili acquistati nell’anno in corso, è consentito che la condizione risulti rispettata entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, cioè entro la scadenza del modello UNICO PF 2017 (2 ottobre 2017).
Invece, con riferimento ai beni agevolabili, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
● si tratta degli stessi beni (esclusi, come già detto, gli elettrodomestici) ammessi all’ordinario “bonus mobili”. Valgono, quindi, le precisazioni fornite, all’epoca, dalla circolare 63/2013: i mobili devono essere nuovi e rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione; invece, non danno diritto alla detrazione gli acquisti di porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende, tendaggi ed altri complementi di arredo;
● l’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino gli altri requisiti. Ad esempio, la detrazione spetta pure se la coppia compra i mobili a giugno e stipula l’atto di acquisto dell’appartamento nel successivo mese di ottobre, sempre che destini l’immobile a propria abitazione principale entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2016.
L’ammontare massimo di spesa detraibile (16.000 euro) va riferito alla coppia; pertanto, se si supera il plafond, il bonus va comunque calcolato su quel tetto e ripartito tra i due in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno. Per fruire della detrazione, è irrilevante chi acquista i mobili: le spese possono essere sostenute indifferentemente da entrambi i componenti la coppia o da uno solo dei due, anche se non è il proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni di età.
In merito alla non cumulabilità del “bonus mobili per giovani coppie” con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, è stato chiarito che l’incompatibilità deve essere intesa nel senso che non si può fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo del medesimo appartamento. Pertanto, se la coppia o uno dei due componenti beneficia, anche parzialmente, dell’ordinario “bonus mobili” non può sfruttare anche l’altra detrazione per l’arredo dello stesso immobile. È però consentito beneficiare di entrambe le agevolazioni, qualora i mobili acquistati siano destinati all’arredo di case diverse.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, lo stesso deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale oppure tramite carta di debito o credito (sono esclusi assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento). Non è necessario che il bonifico sia “parlante”, ossia del tipo di quelli utilizzati per pagare gli interventi di ristrutturazione o finalizzati al risparmio energetico, soggetti a ritenuta d’acconto. Tale precisazione viene estesa anche all’ordinario “bonus mobili”, superando in tal modo le indicazioni precedentemente fornite con la circolare n. 29/2013. Se invece l’acquisto avviene con carta di credito o di debito, si considera come data di pagamento il giorno in cui viene utilizzata la carta, evidenziata nella ricevuta di avvenuta transazione, e non quello di addebito sul conto corrente.
Ricordiamo, infine, che è opportuno conservare la documentazione attestante il pagamento (ricevute dei bonifici o di avvenuta transazione per i pagamenti tramite carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni, con l’indicazione di natura, qualità e quantità dei beni comprati, o gli scontrini parlanti.