“Favor rei” su richiesta: una specifica istanza per il ricalcolo delle sanzioni

(Agenzia delle entrate, circolare n. 4/E del 4 marzo 2016)

A seguito del mutato quadro normativo in materia di sanzioni tributarie, come delineato dal decreto legislativo n. 158/2015, l’amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti sulla gestione delle liti pendenti, confermando l’applicabilità del c.d. principio del favor rei. La revisione ha interessato sia il sistema sanzionatorio penale sia quello amministrativo, prevedendo per quest’ultimo, nella maggior parte dei casi, pene più miti (ad esempio, i versamenti con ritardo contenuto nei 90 giorni sono ora puniti con la sanzione dimezzata al 15%). La decorrenza delle nuove misure non penali, già fissata al 1° gennaio 2017, è stata anticipata di un anno dalla Stabilità 2016.
Alla luce di tali novità, dunque, l’Agenzia delle entrate si è espressa in merito al favor rei, principio secondo il quale, quando in riferimento ad una determinata violazione la norma vigente è superata da una successiva, si applica la legge più favorevole. Questo sia se la nuova norma non prevede più la punibilità di quel comportamento – tanto se la legge posteriore si limita ad abolire la sola sanzione lasciando in vita l’obbligo prima sanzionabile, quanto se viene eliminato l’obbligo e quindi indirettamente anche la sanzione (art. 3, co. 2, DLGS n. 472/1997) – sia se invece stabilisce sanzioni di entità diversa rispetto alla legge in vigore quando è stata commessa la violazione (art. 3, co. 3).
In quest’ultimo caso (quello più frequente), le misure più favorevoli, pertanto, devono essere applicate anche alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016 qualora, per esse, ancora non sia stato emesso il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni ovvero, nel caso in cui l’atto sia stato già emesso e notificato, lo stesso non sia ancora divenuto definitivo, cioè sia ancora possibile proporre ricorso contro di esso oppure la controversia sia pendente avanti all’autorità giudiziaria, in qualsiasi grado (la definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione, infatti, impedisce l’applicazione del regime più favorevole, anche se la sanzione non è stata ancora pagata).
Per le concrete modalità applicative delle sanzioni più favorevoli, la circolare indica strade diverse, a seconda se si tratta di atti non ancora impugnati o di atti già impugnati e in pendenza di giudizio.
In particolare, nel primo caso (atti emessi con irrogazione di sanzioni sulla base delle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2015 e per i quali non sono ancora scaduti i termini per proporre ricorso), i contribuenti potranno richiedere all’ufficio, con una semplice istanza, la rideterminazione delle sanzioni, tenendo però presente che la presentazione della domanda non sospende i termini per proporre ricorso (quindi, attenzione a non farli scadere in attesa della risposta del Fisco). A seguito della richiesta, l’Agenzia delle entrate deve verificare se l’attuale sistema sanzionatorio è più favorevole rispetto al passato e, in caso affermativo, ricalcola gli importi dovuti, dandone comunicazione all’interessato. A quest’ultimo, inoltre, consegna il nuovo modello di pagamento, per consentirgli l’eventuale definizione agevolata, che dà diritto a beneficiare della riduzione ad un sesto delle sanzioni rideterminate (ricordiamo che tale facoltà è stata abrogata dall’ultima legge di stabilità, ma con riferimento agli atti notificati a partire dal 1° gennaio 2016).
Invece, per gli atti pendenti davanti alle commissioni tributarie:
● se sussistono i presupposti per applicare l’articolo 3, comma 2 (violazioni ora non più punibili), gli uffici devono provvedere autonomamente a ricalcolare le sanzioni irrogate a suo tempo e a comunicarne la nuova misura sia al contribuente sia all’organo presso il quale pende la controversia;
● se sussistono i presupposti per applicare l’articolo 3, comma 3 (sanzioni ora più favorevoli), il ricalcolo delle sanzioni viene effettuato dagli uffici direttamente o su richiesta dell’organo giudicante.