Bonus Irpef di 80 euro: compensazioni irregolari

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 11/E del 9 marzo 2016)

Istituiti i codici tributo che i sostituti d’imposta, raggiunti da comunicazione d’irregolarità a seguito di controlli automatizzati sul “bonus 80 euro”, devono indicare nell’F24 se intendono pagare solo parzialmente gli importi richiesti dal Fisco.
L’agevolazione denominata “bonus IRPEF” (pari ad 80 euro mensili erogati in busta paga in presenza di determinati requisiti e condizioni) viene anticipata dal sostituto d’imposta che, poi, la recupera sotto forma di credito d’imposta in compensazione, tramite modello F24, indicando il codice tributo “1655” ovvero, per i soggetti che utilizzano l’F24 Enti pubblici, il codice “165E”.
Tali operazioni sono “monitorate” dall’amministrazione finanziaria che, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, effettua controlli con procedure automatizzate (articolo 36-bis del DPR n. 600/1973), sia sulle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti sia su quelle dei sostituti d’imposta: se emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata in dichiarazione, la circostanza viene comunicata all’interessato che, per versare le somme richieste, può utilizzare il modello F24 precompilato, allegato alla comunicazione d’irregolarità.
Il contribuente (nello specifico, il sostituto d’imposta), che decide di pagare solo in parte l’importo “intimatogli”, non può avvalersi dell’F24 spedito dal Fisco, ma ne deve compilare uno ex novo, nel quale deve riportare dei codici tributo diversi da quello presente nell’F24 predisposto per pagare l’importo totale. Nel caso dunque di versamento parziale delle somme che risultano dovute a seguito di controllo automatizzato, relativamente agli importi erogati dai sostituti d’imposta a titolo di bonus Irpef e dagli stessi recuperati in compensazione, dovranno essere utilizzati, sia in caso di F24 ordinario che di F24 Enti pubblici, i nuovi codici tributo: “997B” (imposta), “998B” (interessi) e “999B” (sanzioni).
Nell’F24 “ordinario”, i codici devono essere riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; inoltre, negli specifici campi, vanno evidenziati il codice atto e l’anno di riferimento presenti nella comunicazione. Chi invece si avvale dell’F24 EP, scrive: i codici tributo in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; “Erario” (valore F) nel campo “sezione”; il codice atto e l’anno di riferimento, entrambi reperibili dalla comunicazione, rispettivamente, nel campo “codice atto” e nel campo “riferimento B”.