Compensabile da gennaio il credito IRAP spettante ai soggetti senza dipendenti

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 105/E del 17 dicembre 2015)
Via libera all’utilizzo del mini-credito d’imposta IRAP riconosciuto a imprese e professionisti che, nell’esercizio della loro attività, non si avvalgono di lavoratori dipendenti e, quindi, non fruiscono della deduzione integrale dei costi sostenuti per il personale impiegato a tempo indeterminato.
La disposizione agevolativa è stata introdotta dalla legge di stabilità 2015 che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (quindi, dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), attribuisce ai contribuenti soggetti all’imposta regionale sulle attività produttive, che non impiegano alcun dipendente (né a tempo indeterminato né a tempo determinato, anche part time), un beneficio fiscale, pari al 10% del tributo dovuto.
Per consentire l’utilizzo del credito a partire dal 1° gennaio 2016, esclusivamente in compensazione tramite modello F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito un codice tributo ad hoc (“3883”). Deve essere riportato nella sezione “Regioni” della delega di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, qualora il contribuente debba riversare il credito (perché, magari, indebitamente fruito), nella colonna “importi a debito versati”. Inoltre, vanno indicati il codice Regione e, nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il credito.