Ancora modifiche ai modelli dichiarativi

(Agenzia delle entrate, provvedimenti del 30 aprile e del 14 maggio 2015)

Ancora in attività il “cantiere” modulistica dell’Agenzia delle entrate. Con due provvedimenti, infatti, sono state apportate diverse ulteriori modifiche ai modelli dichiarativi per il periodo d’imposta 2014. Oltre ad alcune correzioni di errori riscontrati nella prima stesura, qualche aggiustamento si è reso necessario per recepire modifiche normative intervenute dopo l’approvazione dei modelli. In particolare, è stata ritoccata la tabella delle addizionali regionali all’IRPEF, per dar seguito alla sentenza della Corte costituzionale 55/2015, che ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni contenute nella legge della Regione Abruzzo, con cui, per l’anno 2014, erano state stabilite diverse aliquote in base a scaglioni di reddito. Per effetto della pronuncia, si è tornati all’aliquota unica dell’1,73%. Invece, al modello IRAP sono state apportate alcune modifiche per tener conto del ripristino per il 2015 – ad opera del milleproroghe – del regime dei nuovi minimi, che la legge di stabilità aveva “pensionato”.
I cambiamenti, ovviamente, impattano anche sulle nostre pubblicazioni: il libro “Compiliamo insieme il modello Unico 2015 per le persone fisiche” e l’inserto dedicato alla dichiarazione dei redditi e Irap dei professionisti, pubblicato su le leggi illustrate di maggio. Di seguito, le modifiche di interesse.

Dichiarazione dei redditi e Irap professionisti (inserto di le leggi illustrate di maggio)
● a pag. 55, nella sezione riferita all’Abruzzo, le aliquote “4,66” e “3,74” sono sostituite dalle aliquote “4,82” e “3,90”;
● a pag. 55, nella sezione riferita alla Calabria, l’aliquota “4,97” è sostituita dall’aliquota “4,82”.

Compiliamo insieme il Mod. Unico 2015 per le persone fisiche (volume in edicola)
● a pag. 152, al primo punto elenco, nelle istruzioni alla compilazione del rigo RU9, il periodo tra parentesi è così sostituito “(utilizzabile per: crediti d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli contraddistinti dai codici da “41” a “45”, da “57” a “60”, da “69” a “73”, e “85”; credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale, codice “68”; credito d’imposta per l’acquisto di mezzi antincendio e ambulanze, codice “28”)”;
● a pag. 154, in fondo alla colonna di sinistra, dopo la parola “sisma.”, aggiungere “La sezione riguarda anche i cessionari del credito d’imposta per l’acquisto di mezzi antincendio e ambulanze.”;
● a pag. 154, sezione VI-B, dopo le parole “D.L. n. 83/2014).”, aggiungere “La sezione riguarda anche la cessione del credito d’imposta per l’acquisto di mezzi antincendio e ambulanze.”;
● a pag. 223, la riga relativa alla Regione Abruzzo è sostituita dalla seguente:

ABRUZZO 01 1,73% per qualunque reddito

● a pag. 268, nelle istruzioni al rigo IQ4, dopo le parole “disposizioni del Tuir”, aggiungere “. I contribuenti che nel 2015 intendono avvalersi del regime dei “nuovi minimi” devono ricomprendervi, per la parte eccedente i 5.000 euro, la somma algebrica (se positiva) dei componenti positivi e negativi relativi ad anni precedenti, la cui tassazione/deduzione è stata rinviata in base alle disposizioni del Tuir”;
● a pag. 268, nelle istruzioni al rigo IQ10, dopo le parole “disposizioni del Tuir”, aggiungere “. Invece, i contribuenti che nel 2015 intendono avvalersi del regime dei “nuovi minimi” devono ricomprendervi la somma algebrica (se negativa) di tutti i componenti positivi e negativi relativi ad anni precedenti, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir”;
● a pag. 274, dopo la prima ATTENZIONE, le parole “nelle Regioni Campania, Molise e Calabria” sono sostituite dalle parole “nella Regione Molise”;
● a pag. 285, al terzo capoverso, le parole “Sempre in Campania e Molise (cui, in questo caso, si aggiunge la Calabria)” sono sostituite dalle parole “In Molise, inoltre”;
● a pag. 285, nella sezione riferita all’Abruzzo, le aliquote “4,66”, “1,9” e “3,74” sono sostituite dalle aliquote “4,82”, “2,82” e “3,90”;
● a pag. 285, nella sezione riferita alla Calabria, le aliquote “4,97” e “2,05” sono sostituite dalle aliquote “4,82” e “1,90”.