Reverse charge in edilizia: i chiarimenti sulle novità della Legge di Stabilità

(Agenzia delle entrate, circolare n. 14/E del 27 marzo 2015)

Non proprio tempestivamente (la novità normativa si applica già alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio scorso), sono arrivate dall’Amministrazione finanziaria le prime interpretazioni sulle disposizioni introdotte dall’ultima legge di stabilità riguardo al meccanismo dell’inversione contabile (o reverse charge).
L’assoggettamento a tale sistema comporta che gli obblighi relativi all’ap­plicazione dell’IVA devono essere adempiuti, sempre che si tratti di soggetto passivo IVA, dal cessionario (cioè, chi acquista il bene) o dal committente (chi richiede la prestazione di servizi), invece che dal cedente (chi vende il bene) o dal prestatore (chi eroga il servizio). In pratica, il cedente/prestatore emette fattura senza addebitare l’imposta e riportando nel documento la norma che prevede l’applicazione dell’inversione contabile; il cessionario/committente, a sua volta, integra la fattura (nella quale indica l’aliquota e la relativa imposta) e la annota sia nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi (entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento) sia nel registro degli acquisti.
Lo scopo di tale meccanismo è contrastare le frodi in particolari settori a rischio e l’evasione da riscossione, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta, che il cedente omette di versare allo Stato. Per questo motivo, la legge di stabilità per il 2015 ha ampliato l’ambito applicativo del sistema dell’inversione contabile, estendendolo – tra l’altro – ad ulteriori (già vige per le prestazioni di manodopera edile in subappalto) operazioni del settore edile: “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
In proposito, vediamo i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate. Per stabilire se una prestazione di servizi rientra o meno nel campo di applicazione delle nuove norme, bisogna far riferimento unicamente ai codici attività della tabella ATECO 2007, prescindendo sia dalla circostanza che si tratti di operatori del settore edile (sezione F) sia dal rapporto contrattuale (appalto o subappalto). Sono pertanto soggette al reverse charge, purché riferite esclusivamente ad edifici (per la definizione di edifici, vedi punto successivo), le prestazioni di:
● servizi di pulizia, individuate dai codici attività 81.21.00 – Pulizia generale (non specializzata) di edifici; 81.22.02 – Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (sono comunque escluse le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici);
● demolizione, individuate dal codice attività 43.11.00 – Demolizione;
● installazione di impianti, individuate dai codici attività 43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione); 43.21.02 – Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione); 43.22.01 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione; 43.22.02 – Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione); 43.22.03 – Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione); 43.29.01 – Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili; 43.29.02 – Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni; 43.29.09 – Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).
● completamento, individuate dai codici attività 43.31.00 – Intonacatura e stuccatura; 43.32.01 – Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate; 43.32.02 – Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (esclusa la posa in opera di “arredi”); 43.33.00 – Rivestimento di pavimenti e di muri; 43.34.00 – Tinteggiatura e posa in opera di vetri; 43.39.01 – Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici); 43.39.09 – Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.;
● per edifici si intendono i soli fabbricati (sia abitativi che strumentali, compresi quelli di nuova costruzione e quelli in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria F4) o parti di essi (ad esempio, il singolo locale di un edificio), e non la più ampia categoria dei beni immobili. Pertanto, sono escluse dal meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi relative a terreni, parcheggi, piscine, giardini, ecc., a meno che non siano parte integrante di un edificio (ad esempio, piscine collocate su terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.);
● in presenza di un unico contratto, comprensivo di più prestazioni di servizi, bisogna procedere alla scomposizione delle operazioni: quelle soggette all’ordinaria fatturazione e quelle da assoggettare al reverse charge. Se però, considerata la complessità delle tipologie contrattuali in uso nel settore edile, la scomposizione è difficilmente attuabile, è possibile applicare le regole ordinarie anche alle prestazioni che andrebbero trattate con il meccanismo dell’inversione contabile;
● sono escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera, poiché tali operazioni si considerano, ai fini IVA, cessioni di beni e non prestazioni di servizi, in quanto la posa in opera ha una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene;
● l’inversione contabile non si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario o del regime dei “nuovi minimi” (questi soggetti, però, se acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, dovranno assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non avendo diritto alla detrazione, dovranno versare l’imposta a debito). Inoltre, il meccanismo del reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di coloro che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti IVA, quali annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti (si tratta, ad esempio, dei produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro, degli esercenti attività di intrattenimento, ecc.);
● considerato che le novità sono in vigore dal 1° gennaio 2015 e che i chiarimenti sono arrivati solo adesso, non saranno applicate sanzioni in caso di comportamenti, assunti prima dell’emanazione della circolare, non in linea con quanto precisato nello stesso documento.