Piccola proprietà contadina: tassazione agevolata anche per i fabbricati pertinenziali

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2015)

Il regime tributario di favore riservato alla piccola proprietà contadina (consistente nell’assoggettamento degli atti di vendita di terreni a coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale tenuta presso l’INPS, alle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1%) si applica anche alle pertinenze dei terreni agricoli (ad esempio, un fabbricato rurale strumentale destinato a ricovero degli attrezzi, classificato nella categoria catastale D/10), a condizione che l’immobile sia situato sullo stesso terreno.
Ciò che conta per poter riconoscere il trattamento agevolato – spiega l’Agenzia delle entrate – non è la qualificazione strumentale del bene, ma la sua pertinenzialità. E perché questa si realizzi, è necessaria la contemporanea sussistenza di un elemento soggettivo, consistente nella volontà – espressa o tacita – del proprietario del bene principale di destinare a servizio od ornamento di quello il bene accessorio, e di un elemento oggettivo, consistente nel rapporto di subordinazione funzionale che deve intercorrere tra il bene accessorio (fabbricato) e quello principale (terreno).
Pertanto, i benefici fiscali possono essere applicati solo in caso di trasferimento di fabbricato che costituisce pertinenza del terreno agricolo e che su di esso risulta ubicato, non avendo alcuna rilevanza la sua qualificazione strumentale.