Come recuperare i rimborsi da 730 e i versamenti di ritenute in eccesso: le istruzioni per i sostituti d’imposta

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015)

L’Agenzia delle entrate ha reso noto i codici tributo per dare concreta attuazione alla norma contenuta nel “decreto semplificazioni” (articolo 15 del DLGS n. 175/2014), che ha disposto l’utilizzo esclusivo in compensazione tramite modello F24, da parte dei sostituti d’imposta, sia delle somme rimborsate ai dipendenti/pensionati sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni modelli 730 e dei risultati contabili trasmessi da Caf e professionisti che prestano assistenza fiscale, sia delle eventuali eccedenze di versamento di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive.
In sostanza, da quest’anno, i sostituti d’imposta che vogliono rientrare degli importi corrisposti a seguito delle operazioni di conguaglio da 730 e di quelli erroneamente versati in più all’erario a titolo di ritenute e imposte sostitutive, non possono più farlo attraverso il meccanismo della “compensazione interna”, cioè scomputandoli direttamente dalle ritenute da versare, ma devono necessariamente rendere l’operazione “trasparente”, dandone evidenza nel modello F24. Nel dettaglio, è previsto che quelle cifre vengano compensate: nel mese successivo a quello di erogazione del rimborso, se si tratta di conguagli da 730; dai successivi pagamenti fatti con F24, in caso di versamenti di ritenute alla fonte e imposte sostitutive effettuati in misura maggiore rispetto al dovuto.
Questi i nuovi codici tributo che devono essere riportati nell’F24 per compensare le somme rimborsate a dipendenti/pensionati in base alle dichiarazioni dei redditi modello 730 (vanno utilizzati anche dai sostituti d’imposta tenuti all’utilizzo dell’“F24 Enti pubblici”):
● “1631” (somme rimborsate a titolo di imposte erariali, come Irpef e cedolare secca), da esporre nella sezione “Erario”;
● “3796” (somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’Irpef), da indicare nella sezione “Regioni”;
● “3797” (somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’Irpef), da riportare nella sezione “Imu e altri tributi locali”.
Nel campo “anno di riferimento”, va scritto l’anno d’imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.
Questi, invece, i codici per compensare le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro. I primi tre devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, gli altri due nelle sezioni, rispettivamente, “Regioni” e “Imu e altri tributi locali”:
● “1627” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati);
● “1628” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi);
● “1629” (eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi);
● “1669” (eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef);
● “1671” (eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef).
Come “anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento in eccesso.
Altri tre codici, infine, per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, sempre tramite F24, le somme da loro riconosciute a dipendenti/pensionati a titolo di credito per famiglie numerose (con più di tre figli) e di credito per canoni di locazione, nonché il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti dalle imprese marittime al proprio personale:
● “1632” (credito per famiglie numerose, riconosciuto dal sostituto d’imposta);
● “1633” (credito per canoni di locazione, riconosciuto dal sostituto d’imposta);
● “1634” (credito d’imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale delle imprese marittime).
Vanno tutti e tre riportati nella sezione “Erario”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il credito.