Bollo su documenti informatici: come si versa con il modello F24 l’imposta per fatture, atti e registri

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014)

“2501” è il codice tributo da indicare nel modello F24 per effettuare il versamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari. Il decreto ministeriale del 17 giugno 2014 ha modificato la precedente disciplina in materia fissata dal DM 23 gennaio 2014, eliminando l’obbligo della comunicazione preventiva e quello di un pagamento a titolo di acconto e stabilendo che il tributo deve essere assolto con un unico versamento a saldo. Più precisamente, l’imposta di bollo su fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno va pagata, con modalità esclusivamente telematica, in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè, generalmente, entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il codice tributo “2501” deve essere esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento”, va riportato l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento.
Sulle fatture elettroniche per le quali è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro (ossia, quelle di importo superiore a 77,47 euro, senza applicazione di IVA) deve essere apposta l’annotazione che l’imposta è assolta ai sensi del DM 17 giugno 2014.
Ricordiamo che, in caso di contabilità tenuta con modalità cartacea, l’imposta è invece assolta o apponendo sul documento gli appositi contrassegni telematici (ex marche da bollo) in vendita presso le tabaccherie o tramite versamento con il modello F23 (codice tributo “458T”).