Se si perde un’agevolazione, non si può fruire di un’altra richiesta in via subordinata

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 100/E del 17 novembre 2014)

La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC) non consente l’applicazione di ulteriori benefici, richiesti in subordine nello stesso atto. La precisazione delle Entrate è arrivata in riferimento alla situazione prospettata da una società agricola che, nell’acquistare alcuni terreni, aveva chiesto (e ottenuto) il trattamento fiscale di favore riservato alla PPC, vale a dire imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa, catastale all’1% ed esenzione dall’imposta di bollo. Nel medesimo atto di acquisto, la società aveva richiesto, in via subordinata, l’applicazione delle agevolazioni previste a favore degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella relativa gestione previdenziale (attualmente, 1% di catastale e 200 euro ciascuna l’imposta di registro e quella ipotecaria) e, in via di ulteriore subordino, le agevolazioni riconosciute agli imprenditori agricoli professionali (registro all’8%, ipotecaria al 2% e catastale all’1%).
Il problema è sorto a seguito degli eventi successivi alla stipula dell’atto: il Fisco ha infatti accertato che la società non ha coltivato i terreni acquistati con l’agevolazione per la PPC, facendo pertanto venir meno la condizione necessaria per la conservazione del beneficio precedentemente accordato. Di qui, il dubbio sulla possibilità di vedersi riconosciute le ulteriori agevolazioni, già richieste, in subordino, nell’atto d’acquisto dei fondi rustici.
In merito, l’Agenzia delle entrate ha mutato il suo precedente orientamento, espresso nella circolare n. 32/E del 2007, nella quale aveva affermato che il regime fiscale dell’IAP può essere riconosciuto se richiesto in via subordinata nell’atto di acquisto, sempre che sussistano i presupposti di legge. Il cambiamento si poggia sulla posizione, ormai consolidata, della Corte di cassazione, ribadita anche in recenti pronunce: quando un atto è sottoposto ad un determinato trattamento agevolato sollecitato (o comunque accettato) dal contribuente, in caso di decadenza da quel beneficio, non è possibile invocare un’altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già all’inizio, “in quanto i poteri di accertamento e di valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere”. Pertanto, la perdita dell’agevolazione concessa “preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto”.
Per il Fisco, dunque, nel caso di specie, l’imposta di registro va recuperata con l’aliquota del 15% prevista, relativamente agli atti stipulati fino al 31 dicembre 2013 (prima cioè delle modifiche sostanziali introdotte in materia di Registro), per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali. In aggiunta, ipotecaria al 2% e catastale all’1%.