Piccole liti dal giudice di pace: anche per le sentenze di appello, niente imposte di registro e bollo

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014)

Le sentenze emesse dai tribunali ordinari in sede di appello delle pronunce del giudice di pace vanno assoggettate, come queste ultime, al solo contributo unificato e non anche alle imposte di registro e di bollo. Mutando radicalmente la propria precedente interpretazione (espressa nella risoluzione n. 48/E del 2011), l’Agenzia delle entrate si è adeguata all’orientamento consolidato della Corte di cassazione, riconoscendo l’esenzione dai due tributi anche nei successivi gradi di giudizio.
La norma in discussione era l’articolo 46 della legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, in base al quale le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa, il cui valore non eccede la somma di 1.033 euro, e i relativi atti e provvedimenti scontano soltanto il pagamento del contributo unificato. A tal proposito, nella citata risoluzione del 2011, le Entrate avevano sostenuto che l’esenzione da registro e bollo si applicasse esclusivamente agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti dinanzi al giudice di pace e non anche alle sentenze decretate dal tribunale ordinario a seguito di impugnazione di tali provvedimenti; questo perché – secondo il Fisco – l’espressione “attività conciliative in sede non contenziosa”, usata dal legislatore, poteva riferirsi esclusivamente alle attività svolte dal giudice di pace.
Per la Cassazione, invece, è irrilevante il fatto che la norma di esenzione sia contenuta nella legge istitutiva del giudice di pace: il trattamento agevolativo coinvolge l’intero procedimento giudiziale che, in primo grado, è attribuito alla competenza del giudice di pace. Inoltre, continua la Corte suprema, la ratio della norma è quella di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario.
Preso atto dell’orientamento giurisprudenziale, l’Agenzia delle entrate ha rivisto la propria posizione e, “abiurando” le indicazioni fornite nel precedente documento di prassi, è giunta a condividere la tesi della Cassazione: l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo, prevista dalla legge 374/1991 per le procedure di importo modesto (1.033 euro), spetta non solo per gli atti e i provvedimenti emessi dal giudice di pace, ma anche per quelli emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio. Della nuova interpretazione – conclude la risoluzione – dovranno tener conto gli uffici territoriali, anche in riferimento alle eventuali controversie pendenti.