Esportazioni senza IVA anche se i beni escono dalla UE oltre i 90 giorni

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 98/E del 10 novembre 2014)

L’Agenzia delle entrate si è adeguata ai principi espressi dalla Corte di giustizia europea in materia di “esportazioni indirette”, ossia di cessioni di beni con trasporto fuori dalla UE a cura dell’acquirente. Per queste operazioni, la normativa italiana (articolo 8, primo comma, lettera b, del DPR n. 633/1972 – “decreto IVA”) prevede il regime di non imponibilità, purché i beni escano dal territorio comunitario entro novanta giorni dalla loro consegna al cessionario. Fino ad oggi, l’Amministrazione finanziaria aveva interpretato tale disposizione in maniera restrittiva, nel senso che, quando la merce esce dal territorio comunitario oltre i novanta giorni fissati dalla legge, l’operazione è da considerare imponibile; in questo caso (così come quando non si acquisisce prova dell’avvenuta esportazione), il contribuente, per evitare la sanzione prevista in misura pari al 50% dell’imposta, deve regolarizzare l’operazione nei successivi trenta giorni.
In una sentenza di fine 2013, però, i Giudici europei hanno “bacchettato” le norme dei singoli Paesi che non consentono al contribuente di dimostrare l’avvenuta uscita tardiva del bene dalla UE e non prevedono il diritto al rimborso dell’IVA corrisposta per la regolarizzazione, qualora venga fornita la prova che la merce ha effettivamente lasciato il territorio comunitario.
Alla luce di questa pronuncia, pertanto, le Entrate affermano adesso che il regime di non imponibilità IVA è applicabile sia quando il bene è stato esportato nei consentiti novanta giorni, ma il cedente ne acquisisce la prova oltre i trenta giorni previsti per la regolarizzazione, sia quando il bene esce dal territorio dell’Unione dopo il termine dei novanta giorni, purché, ovviamente, sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione. Inoltre, se l’operazione è stata regolarizzata, il contribuente potrà recuperare l’IVA pagata a quello scopo, emettendo una nota di variazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione, oppure presentando apposita richiesta di rimborso, entro due anni dal versamento. Ovviamente, se la merce risulta esportata oltre gli ordinari novanta giorni ma, comunque, entro i successivi trenta e si ha prova dell’avvenuta esportazione, non occorre regolarizzare, ossia non va versata imposta.