Eccedenze di credito Iva: possibile cambiare scelta tra rimborso e compensazione

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 99/E dell’11 novembre 2014)

Ok dall’Agenzia delle entrate alla modifica della scelta (rimborso o compensazione) operata nel modello TR, validamente e tempestivamente presentato, in merito all’utilizzo del credito IVA trimestrale, anche se è scaduto il termine (ossia l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento) per produrre una nuova istanza “correttiva nei termini”.
Il passaggio da rimborso a compensazione è possibile se l’Amministrazione finanziaria non ha già lavorato la pratica disponendo il relativo pagamento a favore del contribuente (la circostanza va verificata presso l’ufficio delle Entrate territorialmente competente); se invece si vuole cambiare da “utilizzo in compensazione” a “richiesta di rimborso”, l’operazione è ammessa qualora il credito non sia già stato utilizzato tramite modello F24. In ogni caso, poiché la scelta finale va evidenziata nella dichiarazione IVA annuale, la rettifica non può avvenire dopo aver presentato quel modello.
Attenzione, poi, nell’ipotesi di trasformazione della scelta da rimborso a compensazione, a non dimenticare la presentazione della nuova istanza: se la somma già chiesta a rimborso viene utilizzata in compensazione senza aver preventivamente rettificato il modello TR e quindi, di fatto, revocato la precedente istanza di rimborso, per il Fisco si tratta di indebito utilizzo di somme in compensazione, irregolarità che fa scattare l’applicazione di una sanzione nella misura del 30 per cento.