Donazioni alle ONLUS: la detrazione spetta anche agli enti non commerciali

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 89/E del 17 ottobre 2014)

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che anche per gli enti non commerciali residenti continuano ad essere detraibili dall’imposta sui redditi le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus. Secondo il Fisco, infatti, le recenti modifiche normative in materia non intendono escludere quei soggetti dalla fruizione del beneficio fiscale.
Il dubbio è sorto a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 96/2012 che, intervenendo sull’articolo 15 del TUIR, ha eliminato dalla lettera i-bis del comma 1 la parte di testo che riconosceva la detraibilità dall’IRPEF di una somma pari al 19% delle erogazioni liberali (fino a 2.065 euro) fatte nei confronti di quelle organizzazioni, ed ha introdotto il nuovo comma 1.1, innalzando la percentuale dello sconto. La disposizione attuale prevede, per le persone fisiche, la possibilità di detrarre un importo pari, per il solo 2013, al 24% delle somme erogate e, a partire dal 2014, al 26%; il beneficio va calcolato sempre su un importo non superiore a 2.065 euro annui (a tal proposito, si segnala che il disegno di legge di stabilità per il 2015, all’esame del Parlamento, prevede l’innalzamento di questo limite a 30.000 euro a decorrere dal periodo d’imposta 2015).
È mancato però il necessario coordinamento con l’articolo 147 del TUIR che, nell’elencare gli oneri detraibili dall’IRES degli enti non commerciali attraverso il richiamo a specifici oneri detraibili per le persone fisiche, rinviava e ancora rinvia, per quanto riguarda le erogazioni liberali alle ONLUS, alla lettera i-bis del comma 1 dell’articolo 15. Ma, come prima ricordato, tali oneri sono stati “stralciati” da quella norma per essere trasferiti nel nuovo comma 1.1.
Tuttavia, ha spiegato l’Agenzia delle entrate, l’intento del legislatore era esclusivamente quello di incrementare il beneficio riconosciuto alle persone fisiche, non anche quello di eliminare, per gli enti non commerciali, la detraibilità delle erogazioni liberali alle ONLUS che, pertanto, continua a sussistere nella vecchia misura del 19% (su un ammontare complessivo non superiore a 2.065 euro), stabilita dall’articolo 147 del TUIR.