Agevolazioni prima casa: sì alla richiesta tardiva anche in caso di usucapione

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 90/E del 17 ottobre 2014)

La dichiarazione di possesso dei requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni “prima casa” nell’ipotesi di acquisto di un bene immobile mediante usucapione, in caso di mancata indicazione nella sentenza e negli atti del procedimento, può essere fornita con una dichiarazione integrativa, da allegare all’atto nelle more della sua registrazione.
Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate segue quello fornito nella risoluzione n. 25/E del 2012, documento con il quale il Fisco, conformandosi all’orientamento consolidato della Corte di cassazione, aveva affermato che il trattamento di favore previsto in materia di imposta di registro per il trasferimento della “prima casa” è applicabile anche alle sentenze dichiarative dell’usucapione.
L’ agevolazione – ricordiamo – è subordinata alla presenza di alcune condizioni. Innanzitutto, l’immobile deve essere ubicato nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività. Inoltre, nell’atto di compravendita, l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, e di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”.
La precedente risoluzione del 2012 aveva precisato che tali dichiarazioni devono essere rese nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio finalizzato alla pronuncia di intervenuta usucapione. Ora, invece, l’Agenzia delle entrate apre alla possibilità di effettuare tardivamente le dichiarazioni.
Del resto, in tal senso, si era già espressa l’Amministrazione finanziaria (e proprio con riferimento alle agevolazioni “prima casa” relative ad un immobile acquisito per usucapione) nella circolare ministeriale n. 267 del 1997 e, in relazione agli atti di compravendita, nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E del 2005.